RU 2000 2739
Ordinanza
concernente la restituzione della tassa sul traffico pesante
per i trasporti di legname greggio
del 16 ottobre 2000
Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 11 dell’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante,
ordina:
Art. 1 Diritto alla restituzione
Danno diritto alla restituzione della tassa sul traffico pesante i trasporti di:
tronchi/legname da sega (tronchi con o senza corteccia) non lavorati, generalmente misurati, d’una lunghezza minima di circa1 metro;
legname industriale e legname per la produzione d’energia, ossia tronchi non misurati e non lavorati, frammenti, cortecce, tondelli, legname spaccato, ceppi e altri legnami;
cascami di legno industriale e cascami di legno per la produzione d’energia, ossia frammenti, cortecce, schegge, sciaveri, trucioli di segatura, trucioli di piallatura, segature e altri cascami di legno.
Art. 2 Domanda di restituzione
La domanda di restituzione va presentata per ogni veicolo e deve contenere i seguenti dati:
i dati relativi al richiedente (nome della ditta, indirizzo completo);
la targa di controllo e il numero di matricola del veicolo;
il periodo di restituzione;
la data del trasporto;
il destinatario del trasporto e il luogo di destinazione;
l’indicazione del legname greggio e del genere di legno;
il volume del legname per corsa in metri cubi (m3);
il calcolo dell’importo complessivo della restituzione per veicolo e periodo di tassazione;
la data e la firma del richiedente.
Le domande di restituzione devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione.
Art. 3 Prova
Il richiedente deve provare che la tassa sul traffico pesante è stata pagata. La Direzione generale delle dogane può richiedere ulteriori mezzi probatori.
Tutti i documenti e i giustificativi importanti per la restituzione della tassa vanno custoditi durante cinque anni e su richiesta presentati alla Direzione generale delle dogane.
Art. 4 Veicoli svizzeri assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni
Le domande di restituzione devono essere presentate per ogni veicolo e periodo di tassazione.
Per quanto possibile, l’importo della restituzione è conteggiato con la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.
Art. 5 Veicoli esteri assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni
Le domande di restituzione devono essere presentate per ogni veicolo e mese.
Art. 6 Veicoli assoggettati alla tassa forfettaria
Per i veicoli svizzeri ed esteri, le domande di restituzione devono essere presentate per ogni veicolo e periodo di tassazione dopo la scadenza di quest’ultimo.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
16 ottobre 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger 2389