RU 2000 284
Ordinanza
dell’Assemblea federale che modifica il decreto federale
sui servizi del Parlamento
dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 8bis e 8novies della legge del 23 marzo 19621 sui rapporti fra i Consigli; visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio na - zionale del 7 maggio 19992; visto il parere del Consiglio federale del 7 giugno 19993,
decreta:
I
Il decreto federale del 7 ottobre 19884 sui servizi del Parlamento è modificato come segue:
Art. 1 cpv.1 lett. b e c, cpv.5 e 6
I servizi del Parlamento comprendono, oltre alla Direzione:
le segreterie delle commissioni e delle delegazioni;
abrogata 5 Nell’ambito delle loro funzioni, il segretario generale e i segretari dei due Consigli sottostanno ai rispettivi presidenti; i segretari delle commissioni e delle delegazioni alle commissioni e alle delegazioni per cui operano.
Abrogato
Art. 2, titolo, cpv. e 65
Collaborazione dei servizi del Parlamento con il resto dell’amministrazione e con terzi
Nella misura in cui non sono in grado di adempiere essi stessi le mansioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività parlamentare, i servizi del Parlamento fanno capo, su mandato dell’Assemblea federale o dei suoi organi, ai servizi dell’amministrazione federale.
I servizi del Parlamento possono concludere contratti inerenti allo svolgimento di tali mansioni.
Art. 3 Nomina dei funzionari
La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale dell’Assemblea federale. La nomina deve essere validata dall’Assemblea federale (Camere riunite).
La Delegazione amministrativa nomina il segretario del Consiglio degli Stati, i segretari generali aggiunti, il segretario delle Commissioni della gestione e il segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze. La nomina di quest’ultimo dev’essere validata dalla Delegazione delle finanze.
Il segretario generale nomina il personale rimanente.
Prima della nomina del segretario di un Consiglio è sentito l’Ufficio del Consiglio interessato; prima della nomina del segretario di una commissione o di una delegazione sono sentiti i presidenti delle commissioni o delegazioni permanenti interessate.
Art. 6 cpv.1 frase introduttiva
Per la raccolta di documentazione, le segreterie delle commissioni e delle delegazioni e il Centro di documentazione si attengono ai principi seguenti: ...
Art. 7 Compiti e competenze della Delegazione amministrativa
La Delegazione amministrativa esercita la direzione suprema degli affari amministrativi dell’Assemblea federale. Vigila sulla gestione e sull’amministrazione finanziaria dei servizi del Parlamento.
La Delegazione amministrativa è in particolare competente per:
l’elaborazione dei progetti di preventivo e di consuntivo dell’Assemblea federale;
la nomina del personale dei servizi del Parlamento conformemente all’articolo3;
l’esercizio della polizia nei locali dell’Assemblea federale e dei servizi del Parlamento, nella misura in cui tale compito non spetti ai presidenti dei Consigli;
tutti gli altri affari amministrativi dell’Assemblea federale e dei servizi del Parlamento che non sono riservati o delegati ad altri organi dell’Assemblea federale o al segretario generale. Le ordinanze amministrative applicabili all’Amministrazione generale della Confederazione si applicano nella misura in cui la Delegazione amministrativa non disponga altrimenti.
Art. 9 cpv.2 lett. b, d ed e
In particolare, la Direzione è incaricata di:
b. assistere i presidenti, gli Uffici dei due Consigli e dell’Assemblea federale plenaria e la Delegazione amministrativa, nonché sbrigare i loro lavori di segretariato e gestire la Segreteria dei due Consigli;
elaborare il piano finanziario, il preventivo e il consuntivo a destinazione della Delegazione amministrativa;
presentare un rapporto di gestione al delegato e alla Delegazione amministrativa;
Art. 11 Segreterie delle commissioni e delle delegazioni
Le segreterie delle commissioni e delle delegazioni coadiuvano le medesime, in particolare i loro presidenti, nell’espletamento dei compiti ad esse assegnati.
Sono in particolare incaricate di:
pianificare le attività delle commissioni e delle delegazioni;
provvedere alla documentazione e alla verbalizzazione, preparare e organizzare le sedute e procedere all’archiviazione degli atti;
provvedere all’esecuzione delle decisioni, in particolare alla loro trasmissione ai Consigli e al Consiglio federale;
elaborare progetti per i rapporti delle commissioni e delle delegazioni e assistere le medesime per quanto concerne l’informazione del pubblico sulla loro attività;
tenersi a disposizione dei membri dei Consigli, in particolare dei presidenti e dei membri delle rispettive commissioni o delegazioni, per consigliarli in questioni procedurali e fornire loro informazioni tecniche e giuridiche nel settore di competenza della loro commissione o delegazione;
su mandato delle commissioni e delegazioni, mantenere relazioni con il Consiglio federale, l’amministrazione federale e le altre autorità e procedere ai chiarimenti necessari;
promuovere il coordinamento tra le attività delle loro commissioni o delegazioni e quelle di altri organi dell’Assemblea federale.
Se necessario, le segreterie, d’intesa con i presidenti delle commissioni o delle delegazioni e il dipartimento interessato, possono far capo al servizio materialmente competente dell’amministrazione federale.
La Segreteria delle Commissioni della gestione riceve le richieste in materia di vigilanza e prepara le decisioni delle commissioni.
Art. 12
Abrogato
Art. 13 cpv.1 lett. e, nonché cpv.2 secondo periodo
Il Centro di documentazione è segnatamente incaricato di:
e. coadiuvare le segreterie delle commissioni e delle delegazioni nella ricerca di documenti.
... Collabora parimenti con le segreterie delle commissioni e delle delegazioni per la redazione dei processi verbali nelle sedute commissionali.
Sezione 4 Rapporti di servizio del personale
Art. 14b Rapporto con gli altri atti normativi applicabili al personale della Confederazione
Il personale dei servizi del Parlamento soggiace all’ordinamento dei funzionari, del 30 giugno 19275. Salvo che il presente decreto preveda altrimenti, si applicano anche le disposizioni emanate in esecuzione di tale legge.
Per le decisioni di prima istanza in materia di rapporti di servizio sono competenti:
la Delegazione amministrativa, nella misura in cui essa o la Conferenza di coordinamento siano l’autorità di nomina e l’ordinamento dei funzionari conferisca tale competenza all’autorità di nomina;
il segretario generale, in tutti gli altri casi.
L’autorità disciplinare di prima istanza è:
la Delegazione amministrativa, per i funzionari che ha essa stessa nominato e per il segretario generale dell’Assemblea federale;
il segretario generale, in tutti gli altri casi.
Art. 14c Condizioni di nomina e di promozione
Le disposizioni concernenti le condizioni di nomina e di promozione applicabili all’Amministrazione generale della Confederazione si applicano per analogia al personale dei servizi del Parlamento. Gli organi competenti per l’Amministrazione generale della Confederazione possono essere consultati per la valutazione delle funzioni. Le commissioni peritali incaricate di valutare le funzioni nell’Amministrazione generale della Confederazione sono competenti anche per i servizi del Parlamento.
Art. 14d Durata del lavoro
Il segretario generale può adeguare le disposizioni sulla durata del lavoro applicabili all’Amministrazione generale della Confederazione alle esigenze connesse con lo svolgimento dell’attività parlamentare. La durata del lavoro calcolata sull’arco dell’anno corrisponde tuttavia a quella prevista per l’Amministrazione generale della Confederazione.
Art. 14e Rifusione di spese, indennità, premi, ricompense
Il segretario generale esercita, nel rispetto del principio della parità di trattamento a pari condizioni, le competenze regolamentari delegate ai dipartimenti o a servizi su- bordinati dalle disposizioni emanate in esecuzione dell’articolo 44 dell’ordinamento dei funzionari, del 30 giugno 19276.
Art. 14f Uniforme
Il segretario generale regola la fornitura e l’uso dell’uniforme.
Titolo prima dell’art. 15
Sezione 5 Disposizioni finali
II
La presente ordinanza non sottostà al referendum.
Entra in vigore simultaneamente alla modifica dell’8 ottobre 19997 della legge del 23 marzo 19628 sui rapporti fra i Consigli.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz