RU 2000 2870
Ordinanza
concernente i contingenti per i viaggi di veicoli
(Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli)
da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli4 e 5 della legge dell’8 ottobre 19991 sul trasferimento del traffico e in esecuzione degli articoli 8 e 40 nonché degli allegati2 e 10 dell’Accordo del 21 giugno 19992 fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia,
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Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
il numero e la ripartizione delle autorizzazioni svizzere per i viaggi di veicoli da 40 t e di veicoli vuoti o con carichi leggeri nel quadro dei contingenti previsti dalla normativa transitoria dell’Accordo sui trasporti terrestri;
la riscossione della tassa sulle autorizzazioni per i viaggi di veicoli da 40 t e di veicoli vuoti o leggeri nel quadro dei contingenti svizzeri e stranieri previsti dagli accordi internazionali in materia di trasporti.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente ordinanza, si intende per:
trasporto di transito: un viaggio attraverso il territorio svizzero da frontiera a frontiera, senza carico o scarico di merci;
trasporto d’esportazione e trasporto d’importazione: in entrambi i casi un viaggio di andata e ritorno con carico o scarico di merci sul territorio svizzero.
Art. 3 Numero e ripartizione dei contingenti per i veicoli immatricolati in Svizzera
Il contingente di viaggi con veicoli da 40 t immatricolati in Svizzera ammonta a 300 000 autorizzazioni per il 2001 e per il 2002; per il 2003 e il 2004, il contingente ammonta a 400 000 all’anno.
Dal 2001 al 2004, il contingente per viaggi con veicoli vuoti o leggeri immatricolati in Svizzera ammonta a 22 000 autorizzazioni all’anno.
La Confederazione e i Cantoni si ripartiscono a metà le autorizzazioni di cui al capoverso1. La parte federale è rilasciata per operazioni di transito o trasporti d’esportazione e trasporti d’importazione, quella spettante ai Cantoni per trasporti interni.
Il rilascio delle autorizzazioni di cui al capoverso2 è di esclusiva competenza della Confederazione.
Capitolo 2 Autorizzazioni federali
Sezione 1 Autorizzazioni per i viaggi di veicoli da 40 t
Art. 4 Rilascio dell’autorizzazione
L’Ufficio federale delle strade (Ufficio) rilascia alle imprese di trasporto di merci su strada l’autorizzazione per i viaggi di veicoli da 40 t.
Le domande di autorizzazione devono essere indirizzate all’autorità preposta al rilascio e pervenirle almeno due giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto, mediante l’apposito modulo dell’Ufficio, debitamente compilato.
L’Ufficio può limitare il numero di autorizzazioni per mese al fine di assicurarne una ripartizione annua adeguata. Può altresì decidere la data a partire dalla quale possono essere richieste le autorizzazioni assegnate per ogni mese.
Art. 5 Validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione è valida per un trasporto di transito o per un trasporto d’esportazione e un trasporto d’importazione.
Le autorizzazioni scadono due mesi dopo il loro rilascio.
Al passaggio da un anno all’altro, le autorizzazioni assegnate l’anno precedente scadono al più tardi il 10 gennaio del nuovo anno.
Sezione 2 Autorizzazioni per i viaggi di veicoli vuoti o leggeri
Art. 6 Rilascio dell’autorizzazione
L’Ufficio rilascia alle imprese di trasporto di merci su strada le autorizzazioni per i viaggi di veicoli vuoti e con carichi leggeri il cui peso totale effettivo a carico non supera le 28 tonnellate.
Art. 7 Validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata unicamente per le operazioni di transito attraverso le Alpi svizzere.
Le domande di autorizzazione devono essere presentate conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo4.
Le autorizzazioni decadono due mesi dopo il loro rilascio.
Al passaggio da un anno all’altro, le autorizzazioni assegnate l’anno precedente scadono al più tardi il 10 gennaio del nuovo anno.
Capitolo 3 Autorizzazioni cantonali
Art. 8 Ripartizione intercantonale
Ai Cantoni sono assegnate, secondo la tabella che figura nell’allegato1, le autorizzazioni che spettano loro per i viaggi di veicoli da 40 t. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può modificare questa tabella su richiesta della Conferenza dei Governi cantonali.
I Cantoni possono cedere le loro autorizzazioni ad altri Cantoni allorché il contingente a disposizione di questi ultimi è esaurito.
Art. 9 Rilascio dell’autorizzazione
I Cantoni rilasciano alle imprese di trasporto di merci su strada, sotto forma di carte giornaliere, le autorizzazioni di cui dispongono.
Fatte salve le pertinenti prescrizioni della presente ordinanza, i Cantoni determinano in maniera autonoma i criteri di rilascio delle autorizzazioni cantonali e la procedura da seguire in materia.
L’autorizzazione (carta giornaliera) è rilasciata dal Cantone nel quale sono immatricolati il veicolo o l’insieme dei veicoli che effettuano il trasporto.
Art. 10 Validità della carta giornaliera
Una carta giornaliera corrisponde a tre autorizzazioni e dà diritto a uno o più viaggi all’interno del territorio svizzero in un determinato giorno con un determinato veicolo.
Capitolo 4 Tasse
Sezione 1 Tasse sulle autorizzazioni per i viaggi di veicoli da 40 t
Art. 11 Calcolo e importo della tassa
La tassa è costituita dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) calcolata in base al peso massimo di 34 t, e da una tassa media supplementare (TMS) fissa.
La parte TTPCP della tassa è dovuta per l’insieme del tragitto sul territorio svizzero contemplato dall’autorizzazione o dalla carta giornaliera, in funzione dei chilometri percorsi.
Per un’autorizzazione o una carta giornaliera, la TMS ammonta a: franchi nel 2001 25.– nel 2002 25.– nel 2003 55.– nel 2004 55.–
Il mancato utilizzo dell’autorizzazione o della carta giornaliera non dà diritto al rimborso della TMS.
Art. 12 Riscossione della tassa per i veicoli immatricolati all’estero
La TMA deve essere riscossa in denaro contante al primo passaggio di frontiera.
Alla parte TTPCP della tassa si applicano per analogia gli articoli 26-29 dell’ordinanza del 6 marzo 20003 sul traffico pesante (OTTP).
Art. 13 Riscossione della tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera
Gli articoli 15-25 OTTP4 si applicano per analogia.
L’autorità preposta al rilascio e i Cantoni emettono una fattura per la TMS secondo le prescrizioni dell’Ufficio e la inviano all’avente diritto assieme all’autorizzazione o alla carta giornaliera. Per questa fattura, l’avente diritto può esigere dall’Ufficio, entro un termine di 30 giorni, una decisione soggetta a ricorso.
L’importo della fattura dev’essere pagato entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del rilascio dell’autorizzazione o della carta giornaliera.
Sezione 2 Tasse sulle autorizzazioni per i viaggi di veicoli vuoti o con carichi leggeri
Art. 14 Tasse
Per i viaggi di veicoli vuoti o con carichi leggeri, la tassa è forfettaria e ammonta a: franchi nel 2001 50.– nel 2002 60.– nel 2003 70.– nel 2004 80.–
Art. 15 Riscossione della tassa per i veicoli immatricolati all’estero
L’articolo 29 OTTP5 si applica per analogia, ove per il pagamento della tassa è accettato solamente il denaro contante.
Art. 16 Riscossione della tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera
L’autorità preposta al rilascio emette una fattura che invia all’avente diritto assieme all’autorizzazione. Per questa fattura, l’avente diritto può esigere dall’Ufficio, entro un termine di 30 giorni, una decisione soggetta a ricorso.
L’importo della fattura dev’essere pagato entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del rilascio dell’autorizzazione.
Il mancato utilizzo dell’autorizzazione non dà diritto al rimborso della tassa.
L’avente diritto può esigere un rimborso forfettario della TTPCP corrispondente al trasporto di transito effettuato dietro rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6. A tale scopo, deve fornire la prova che il trasporto di transito ha avuto luogo.
Capitolo 5 Disposizioni finali
Sezione 1 Esecuzione
Art. 17 Esecuzione da parte dei Cantoni
I Cantoni applicano la presente ordinanza, sempre che la sua esecuzione non sia affidata alla Confederazione o che leggi federali speciali non limitino la sovranità dei Cantoni.
I Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione necessarie in materia.
Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione
D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Dipartimento federale delle finanze emanano le disposizioni di esecuzione necessarie per i rispettivi ambiti di competenza.
Sezione 2 Entrata in vigore
Art. 19
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001 con effetto fino al 31 dicembre 2004.
1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 1
(art. 8 cpv. 1) Ripartizione tra i Cantoni delle corse di contingenti di 40 tonnellate per il traffico interno in funzione del parco veicoli pesanti a motore Cantoni Parti in % Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004
2 3 4 5 6 ZH 13,50 20 244 20 244 26 992 26 992 BE 11,72 17 582 17 582 23 443 23 443 LU5,63 8 442 8 442 11 256 11 256 UR 0,52 776 776 1 034 1 034 SZ2,12 3 175 3 175 4 233 4 233 OW 0,54 813 813 1 084 1 084 NW 0,45 673 673 897 897 GL 0,67 1 010 10 10 1 347 1 347 ZG1,34 2 015 20 15 2 687 2 687 FR3,22 4 829 4 829 6 439 6 439 SO3,48 5 219 5 219 6 958 6 958 BS2,09 3 132 3 132 4 176 4 176 BL3,42 5 124 5 124 6 832 6 832 SH1,31 1 961 1 961 2 615 2 615 AR 0,69 1 028 1 028 1 370 1 370 AI 0,25 375 375 500 500 SG 7,40 11 104 11 104 14 805 14 805 GR3,83 5 745 5 745 7 660 7 660 AG 9,20 13 798 13 798 18 397 18 397 TG3,72 5 579 5 579 7 439 7 439 TI4,82 7 231 7 231 9 641 9 641 VD 7,08 10 615 10 615 14 153 14 153 VS4,74 7 116 7 116 9 489 9 489 NE1,77 2 651 2 651 3 534 3 534 GE3,30 4 947 4 947 6 595 6 595 JU1,34 2 012 2 012 2 683 2 683 Confederazione1,87 2 805 2 805 3 740 3 740 Totale 100,00 150 000 150 000 200 000 200 000 Confederazione 150 000 150 000 200 000 200 000 Contingenti CH 300 000 300 000 400 000 400 000 2407