RU 2000 2908
Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)
Modifica del 22 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 27a titolo
Vertenze in materia di comunicazione di dati
Art. 27b Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati
L’articolo 209ter OAVS2 è applicabile per analogia.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |