RU 2000 2994

Ordinanza d’esecuzione
della legge federale sull’imposta preventiva

Modifica del 22 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza d’esecuzione del 19 dicembre 19661 della legge federale sull’imposta preventiva è modificata come segue:

Introduzione di un titolo abbreviato (Ordinanza sull’imposta preventiva, OIPrev)

Art. 14 cpv.2

Abrogato

Art. 19 cpv.2 lett. b

Per evitare complicazioni sproporzionate, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può consentire o prescrivere che il rendiconto d’imposta deroghi al capoverso1; in particolare, essa può concedere:

b. che, quando il valore nominale complessivo delle obbligazioni e degli averi in banca, intesi nel senso del capoverso1, non eccede 1 000 000 di franchi, l’imposta sui redditi fruttati venga conteggiata una sola volta l’anno.

Art. 24a

2. Notifica La società o la società cooperativa può essere autorizzata, su richiesta, a nel caso di riscatto dei soddisfare ai suoi obblighi fiscali mediante la notifica della prestazione propri diritti di imponibile se: partecipazione

  1. l’imposta è dovuta giusta l’articolo 4a capoverso2 della legge;

  2. la società contribuente prova che i diritti di partecipazione riscattati provengono dalla sostanza commerciale del venditore;

  3. al momento della vendita il venditore era assoggettato illimitatamente all’imposta in Svizzera; e

  4. la vendita è stata contabilizzata correttamente dal venditore.

Art. 25, titolo marginale

3. Istanza; autorizzazione

Art. 26, titolo marginale

4. Notifica; riscossione posticipata dell’im-posta

Art. 26a

5. Notifica 1 Se una società di capitali o una società cooperativa partecipa direttasostitutiva del pagamento mente per almeno il 20 per cento al capitale sociale di un’altra società, dell’imposta essa può ordinare a questa, tramite istanza redatta su modulo ufficiale, per i dividendi all’interno di di versarle i dividendi in contanti senza dedurre l’imposta preventiva. un gruppo 2 La società contribuente, da parte sua, completa l’istanza e la presenta spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro

giorni dalla scadenza dei dividendi unitamente al modulo ufficiale da allegare al conto annuale. È applicabile l’articolo 21.

La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che la società di capitali o la società cooperativa a carico della quale l’imposta dovrebbe essere trasferita avrebbe diritto al suo rimborso secondo la legge o l’ordinanza.

Se dal controllo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni risulta che si è a torto usato della procedura di notifica, l’imposta preventiva deve essere riscossa posticipatamente; se il credito fiscale è contestato, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emana una corrispondente decisione. È fatta salva l’apertura di un procedimento penale.

Art. 55 lett. a

Alla stessa stregua delle persone giuridiche hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva:

a. le imprese gestite in comune (consorzi di costruzione ecc.) e le comunioni di proprietari per piani (art. 712a segg. Codice civile2 per la quota spettante ai comproprietari domiciliati in Svizzera, se l’imposta preventiva è stata dedotta dai redditi di capitali su beni patrimoniali utilizzati esclusivamente per gli scopi dell’impresa comune, rispettivamente per finanziare spese e oneri comuni della comunione di proprietari per piani e se una distinta di tutti i partecipanti (con cognome, nome, indirizzo, domicilio e quota di partecipazione) è allegata all’istanza di rimborso;

Art. 65, titolo marginale e cpv.2

III. Rimborso 2 Abrogato per acconti 1. Condizioni e procedura

Art. 65a

2. Calcolo 1 I rimborsi per acconti vengono fatti alla fine di ciascuno dei tre primi trimestri e calcolati di principio in modo che corrispondano circa a un quarto dell’ammontare probabile da rimborsare per l’anno civile o per l’esercizio commerciale di cui trattasi.

Se le scadenze dei redditi gravati dall’imposta preventiva sopravvengono prevalentemente in un trimestre dell’anno civile o dell’esercizio commerciale, occorre tenerne conto per il calcolo dei rimborsi per acconti.

Nel calcolo dei rimborsi per acconti i diritti al rimborso dell’imposta preventiva non vengono presi in considerazione nella misura in cui i corrispondenti importi dell’imposta preventiva da pagare all’Amministrazione federale delle contribuzioni siano esigibili solo nel successivo anno civile o esercizio commerciale.

II

Disposizioni transitorie

Le nuove disposizioni sono applicabili alle prestazioni imponibili che scadono dopo il 31 dicembre 2000. L’articolo 24a è applicabile ai casi in cui il termine secondo l’articolo 4a capoverso2 della legge decorre dopo il 31 dicembre 2000.

L’abrogazione dell’articolo 14 capoverso2 vale per le obbligazioni, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in serie dopo il 31 dicembre 2000.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.