RU 2000 2994
Ordinanza d’esecuzione
della legge federale sull’imposta preventiva
Modifica del 22 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza d’esecuzione del 19 dicembre 19661 della legge federale sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Introduzione di un titolo abbreviato (Ordinanza sull’imposta preventiva, OIPrev)
Art. 14 cpv.2
Abrogato
Art. 19 cpv.2 lett. b
Per evitare complicazioni sproporzionate, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può consentire o prescrivere che il rendiconto d’imposta deroghi al capoverso1; in particolare, essa può concedere:
b. che, quando il valore nominale complessivo delle obbligazioni e degli averi in banca, intesi nel senso del capoverso1, non eccede 1 000 000 di franchi, l’imposta sui redditi fruttati venga conteggiata una sola volta l’anno.
Art. 24a
2. Notifica La società o la società cooperativa può essere autorizzata, su richiesta, a nel caso di riscatto dei soddisfare ai suoi obblighi fiscali mediante la notifica della prestazione propri diritti di imponibile se: partecipazione
l’imposta è dovuta giusta l’articolo 4a capoverso2 della legge;
la società contribuente prova che i diritti di partecipazione riscattati provengono dalla sostanza commerciale del venditore;
al momento della vendita il venditore era assoggettato illimitatamente all’imposta in Svizzera; e
la vendita è stata contabilizzata correttamente dal venditore.
Art. 25, titolo marginale
3. Istanza; autorizzazione
Art. 26, titolo marginale
4. Notifica; riscossione posticipata dell’im-posta
Art. 26a
5. Notifica 1 Se una società di capitali o una società cooperativa partecipa direttasostitutiva del pagamento mente per almeno il 20 per cento al capitale sociale di un’altra società, dell’imposta essa può ordinare a questa, tramite istanza redatta su modulo ufficiale, per i dividendi all’interno di di versarle i dividendi in contanti senza dedurre l’imposta preventiva. un gruppo 2 La società contribuente, da parte sua, completa l’istanza e la presenta spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro
giorni dalla scadenza dei dividendi unitamente al modulo ufficiale da allegare al conto annuale. È applicabile l’articolo 21.
La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che la società di capitali o la società cooperativa a carico della quale l’imposta dovrebbe essere trasferita avrebbe diritto al suo rimborso secondo la legge o l’ordinanza.
Se dal controllo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni risulta che si è a torto usato della procedura di notifica, l’imposta preventiva deve essere riscossa posticipatamente; se il credito fiscale è contestato, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emana una corrispondente decisione. È fatta salva l’apertura di un procedimento penale.
Art. 55 lett. a
Alla stessa stregua delle persone giuridiche hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva:
a. le imprese gestite in comune (consorzi di costruzione ecc.) e le comunioni di proprietari per piani (art. 712a segg. Codice civile2 per la quota spettante ai comproprietari domiciliati in Svizzera, se l’imposta preventiva è stata dedotta dai redditi di capitali su beni patrimoniali utilizzati esclusivamente per gli scopi dell’impresa comune, rispettivamente per finanziare spese e oneri comuni della comunione di proprietari per piani e se una distinta di tutti i partecipanti (con cognome, nome, indirizzo, domicilio e quota di partecipazione) è allegata all’istanza di rimborso;
Art. 65, titolo marginale e cpv.2
III. Rimborso 2 Abrogato per acconti 1. Condizioni e procedura
Art. 65a
2. Calcolo 1 I rimborsi per acconti vengono fatti alla fine di ciascuno dei tre primi trimestri e calcolati di principio in modo che corrispondano circa a un quarto dell’ammontare probabile da rimborsare per l’anno civile o per l’esercizio commerciale di cui trattasi.
Se le scadenze dei redditi gravati dall’imposta preventiva sopravvengono prevalentemente in un trimestre dell’anno civile o dell’esercizio commerciale, occorre tenerne conto per il calcolo dei rimborsi per acconti.
Nel calcolo dei rimborsi per acconti i diritti al rimborso dell’imposta preventiva non vengono presi in considerazione nella misura in cui i corrispondenti importi dell’imposta preventiva da pagare all’Amministrazione federale delle contribuzioni siano esigibili solo nel successivo anno civile o esercizio commerciale.
II
Disposizioni transitorie
Le nuove disposizioni sono applicabili alle prestazioni imponibili che scadono dopo il 31 dicembre 2000. L’articolo 24a è applicabile ai casi in cui il termine secondo l’articolo 4a capoverso2 della legge decorre dopo il 31 dicembre 2000.
L’abrogazione dell’articolo 14 capoverso2 vale per le obbligazioni, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in serie dopo il 31 dicembre 2000.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.