RU 2000 384

Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 12 gennaio 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 23 Spedizioni

I prodotti agricoli per i quali non è previsto un contingente doganale possono essere importati senza PGI fino a concorrenza di 20 kg lordi o 20 l. L’eccezione non concerne le spedizioni di prodotti della voce doganale ex 1209.9100.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.

12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz