RU 2000 988
Ordinanza
sulla commissione peritale per la tassa d’incentivazione
sui composti organici volatili
del 15 febbraio 2000
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento), visto l’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 12 novembre 19971 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV),
ordina:
Art. 1 Organizzazione
Il Dipartimento nomina, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, i membri della commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili COV (commissione) e designa quale presidente un rappresentante dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale). Per il resto la commissione si costituisce autonomamente.
Art. 2 Compiti
La commissione svolge segnatamente i seguenti compiti:
elabora raccomandazioni in relazione agli adeguamenti degli allegati1 e 2 dell’OCOV da parte del Consiglio federale;
presta la sua consulenza all’Amministrazione federale delle dogane nella trattazione delle domande di restituzione (art. 18-20 OCOV);
presta la sua consulenza all’Amministrazione delle dogane nell’applicazione dei provvedimenti per ridurre le emissioni (art. 9 OCOV);
presta la sua consulenza alle autorità federali e cantonali per tutte le altre questioni attinenti la tassa d’incentivazione sui COV.
Art. 3 Funzionamento
La commissione è convocata dal Presidente, oppure su richiesta di almeno tre membri.
I membri della commissione possono consultare la documentazione necessaria alla consulenza presso la Direzione generale delle dogane.
I membri della commissione si ricusano in presenza di conflitti d’interessi privati che li leghino a un richiedente.
A seconda degli affari trattati, il presidente può consultare o invitare altre persone in qualità di consulenti alle sedute:
rappresentanti delle autorità federali e cantonali interessate;
periti;
la segreteria della commissione.
Art. 4 Quorum
La commissione delibera validamente se è presente più della metà dei membri.
Per elaborare le sue raccomandazioni cerca di raggiungere il consenso tra i suoi membri. In caso contrario la commissione decide a maggioranza semplice.
A parità di voti, prevale quello del presidente.
Art. 5 Indennità ai membri della commissione
L’indennità ai membri della commissione è retta dall’ordinanza del 12 dicembre 19962 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.
Art. 6 Segreteria
L’Ufficio federale gestisce la segreteria della commissione.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.
15 febbraio 2000 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger 2037