RU 2001 1349

Ordinanza
sugli emolumenti per il traffico di animali

del 28 marzo 2001

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie,
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi presso i detentori di animali per l’identificazione e la registrazione degli animali ad unghia fessa, nonché per la registrazione del traffico di animali nella banca dati centrale.

Art. 2 Riscossione degli emolumenti

Gli emolumenti sono riscossi sui marchi auricolari secondo le aliquote di cui nell’allegato.

I costi di spedizione sono menzionati separatamente nella fattura.

Il gestore della banca dati sul traffico di animali (gestore) giusta l’articolo4 dell’ordinanza del 18 agosto 19992 concernente la banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti ai detentori di animali su incarico dell’Ufficio federale di veterinaria.

Art. 3 Rimedi giuridici

Chi non è d’accordo con la fattura può chiedere entro 30 giorni all’Ufficio federale di veterinaria di emanare una decisione sugli emolumenti.

Contro la decisione sugli emolumenti può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell’economia.

Per il resto sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.

Art. 4 Scadenza degli emolumenti

Gli emolumenti sono esigibili:

  1. non appena vengono fatturati;

  2. non appena viene emanata la decisione sugli emolumenti; o RS 916.404.2

c. se la decisione è impugnata, non appena la decisione su ricorso passa in giudicato.

Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla scadenza.

Art. 5 Prescrizione

Il diritto di esigibilità dell’emolumento si prescrive in cinque anni a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento.

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso a far valere il diritto di esigibilità.

Art. 6 Acconto

In casi motivati (p. es. domicilio all’estero, mora), il gestore può esigere dalle persone assoggettate un congruo acconto.

Art. 7 Modifica del diritto vigente

L’ordinanza del 18 agosto 19993 concernente la banca dati sul traffico animali è modificata come segue:

Art. 2 cpv.1 lett. m e cpv.3 lett. b

Nella banca dati sono registrati i seguenti dati inerenti all’azienda:

m. la forma di detenzione per ogni specie animale.

Purché le persone interessate abbiano dato il loro consenso per scritto, nella banca dati possono essere registrati altri dati riguardanti:

b. il tipo di produzione e il foraggiamento;

Art. 7 Privati con accesso alla banca dati

Le aziende hanno accesso ai propri dati aziendali e ai dati inerenti agli animali che vi si trovano o che vi si sono trovati.

Le organizzazioni di allevamento e di produzione con label hanno accesso ai seguenti dati concernenti gli animali che si trovano nelle aziende dei loro affiliati:

  1. i numeri di identificazione delle aziende giusta l’articolo2 capoverso1 lettera a;

  2. gli indirizzi delle aziende giusta l’articolo2 capoverso1 lettera e;

  3. la forma di detenzione in tutte le aziende nelle quali l’animale è stato detenuto, giusta l’articolo2 capoverso1 lettera m;

  4. i numeri di identificazione degli animali giusta l’articolo2 capoverso2 lettera a;

e. il giorno, il mese l’anno e il modo di arrivo e di partenza nelle singole aziende giusta l’articolo2 capoverso2 lettera i.

I destinatari dei certificati di accompagnamento di cui all’articolo 15 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie hanno accesso, per gli animali in essi elencati, ai dati concernenti gli animali di cui al capoverso2.

I dati di cui al capoverso2 sono resi accessibili a tutti purché la persona interessata non abbia vietato l’accesso per scritto. Per l’accesso a altri dati è necessario l’accordo scritto della persona interessata.

Le parti che hanno concluso un contratto con il gestore possono concordare il trattamento di ulteriori dati se provano che la legislazione in materia di protezione dei dati è rispettata.

L’Ufficio federale emana direttive tecniche concernenti le competenze di accesso ai dati; impedisce segnatamente l’accesso a grandi quantità di dati da parte di singole persone.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2001.

28 marzo 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato

(art. 2) Emolumenti per il traffico di animali 1. Emolumento sui marchi auricolari con un termine di consegna di sei settimane:

  1. per animali della specie bovina compresi i bufali fr.3.–*

  2. per animali della specie ovina e caprina fr. –.60

  3. per animali della specie suina fr. –.35

  4. per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili, tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo fr. –.35 2. Se viene chiesto un termine di consegna inferiore a sei settimane, l’emolumento supplementare per ogni marchio auricolare ammonta (per bovini: marchio auricolare doppio) per consegne entro:

  5. 3 settimane fr.2.50

  6. 3 giorni fr.5.–

  7. 24 ore fr. 7.50 3. Sostituzione di marchi auricolari perduti, al pezzo fr.2.50 4. Costi forfettari per la fatturazione, più le spese di spedizione secondo la tariffa postale fr.1.50 5. Emolumenti per informazioni ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del 18 agosto 19995 concernente la banca dati sul traffico di animali in funzione del tempo dedicato * Marchio auricolare doppio.

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