RU 2001 1369
Ordinanza
sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia
della sicurezza interna
Modifica del 25 aprile 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° dicembre 19991 sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:
Aggiunta di un titolo abbreviato (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie)
Art. 4a Interventi intercantonali della polizia a favore della Confederazione
I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono, per ogni funzionario di polizia impiegato, un’indennità forfettaria giornaliera di 400 franchi nonché il rimborso spese; le mezze giornate sono calcolate come intere.
Tale compenso è adeguato automaticamente al rincaro appena l’indice nazionale dei prezzi al consumo subisce una variazione di 5 punti.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2001.
25 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |