RU 2001 1369

Ordinanza
sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia
della sicurezza interna

Modifica del 25 aprile 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 1° dicembre 19991 sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Aggiunta di un titolo abbreviato (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie)

Art. 4a Interventi intercantonali della polizia a favore della Confederazione

I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono, per ogni funzionario di polizia impiegato, un’indennità forfettaria giornaliera di 400 franchi nonché il rimborso spese; le mezze giornate sono calcolate come intere.

Tale compenso è adeguato automaticamente al rincaro appena l’indice nazionale dei prezzi al consumo subisce una variazione di 5 punti.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2001.

25 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz