RU 2001 141

Ordinanza
concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione
dei premi nell’assicurazione malattie

Modifica dell’11 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 12 aprile 19951 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 7a Riporto delle differenze

I Cantoni che chiedono il massimo dei sussidi federali possono riportare all’anno seguente le differenze tra i sussidi richiesti secondo l’articolo 5 e quelli effettivamente versati.

Possono venir riportate solo le differenze risultanti dalle divergenze tra i sussidi richiesti e quelli effettivamente versati. Può essere riportato al massimo il 10 per cento dei sussidi federali richiesti. I sussidi riportati decadono se non vengono utilizzati nell’anno del riporto.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

11 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz