RU 2001 142

Ordinanza
sulla previdenza professionale obbligatoria
dei disoccupati

Modifica del 20 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:

Art. 8 cpv.1

Per i rischi morte e invalidità, l’aliquota di contribuzione delle donne e degli uomini è:

  1. del 2,20 per cento del salario giornaliero coordinato fino all’età di 54 anni;

  2. dell’1,10 per cento del salario giornaliero coordinato a decorrere dai 55 anni.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

20 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz