RU 2001 142
Ordinanza
sulla previdenza professionale obbligatoria
dei disoccupati
Modifica del 20 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:
Art. 8 cpv.1
Per i rischi morte e invalidità, l’aliquota di contribuzione delle donne e degli uomini è:
del 2,20 per cento del salario giornaliero coordinato fino all’età di 54 anni;
dell’1,10 per cento del salario giornaliero coordinato a decorrere dai 55 anni.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
20 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |