RU 2001 1582

Legge federale
concernente le imprese d’armamento
della Confederazione
(LIAC)

Modifica del 6 ottobre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20001,
decreta:

I

La legge federale del 10 ottobre 19972 concernente le imprese d’armamento della Confederazione è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 64 della Costituzione federale3; ...

Art. 5a Ricapitalizzazione

La Confederazione assicura l’adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d’armamento attuali, in occasione della loro trasformazione in società anonime.

Il Consiglio federale stabilisce le modalità, l’entità e la data della necessaria ricapitalizzazione. L’onere che ne deriva per la Confederazione è registrato nel bilancio e ammortato sull’arco di diversi anni a carico del conto economico.

Art. 5b Aumento ulteriore del capitale di copertura

Se il capitale statutario di copertura delle imprese d’armamento aumenta in seguito alla messa a punto degli incartamenti presso la Cassa pensioni della Confederazione, la Confederazione prende a carico tale supplemento di copertura. A questo scopo il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, con l’autorizzazione del Consiglio federale, rilascia una corrispondente dichiarazione di garanzia. Si intendono per messa a punto degli incartamenti le modifiche dell’effettivo degli assicurati e dei campi di dati.

In caso di aumento del capitale di copertura secondo il capoverso1, la Confederazione assicura un’adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d’armamento interessate. Sono determinanti le norme per la presentazione dei conti applicabili