RU 2001 17
Ordinanza
concernente l’impiego di medicinali per animali destinati
alla produzione di derrate alimentari
del 22 dicembre 2000
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del1 o marzo 19951 sulle derrate alimentari (ODerr),
ordina:
Art. 1 Sostanze e preparati vietati
È vietata la somministrazione delle seguenti sostanze e dei seguenti preparati ad animali destinati alla produzione di derrate alimentari:
stilbeni, loro derivati, sali ed esteri nonché tireostatici;
sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena nonché beta-agoniste che favoriscono l’ingrassamento, nella misura in cui non siano accordate eccezioni nella registrazione di medicamenti ad uso veterinario;
sostanze che rendono la carne tenera («tenderizer»);
aristolochia spp. e i suoi preparati, cloranfenicolo, cloroformio, cloropromazina, colchicina, dapsone, dimetridazolo, metronidazolo, nitrofurani (incluso il furazolidone), ronidazolo.
Art. 2 Disposizione transitoria
Le sostanze e i preparati di cui all’articolo1 lettere b-d possono essere somministrati ad animali destinati alla produzione di derrate alimentari ancora fino a tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2001.
22 dicembre 2000 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss RS 817.021.24