RU 2001 1748

Ordinanza
concernente l’esecuzione dell’allontanamento
e dell’espulsione di stranieri
(OEAE)

Modifica del 3 luglio 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 22a e 25 capoverso1 della legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS); visti gli articoli 96 e 119 della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo,

Art. 11 cpv.1 frase introduttiva e lett. a

L’Ufficio federale gestisce un servizio aeroportuale, a cui possono essere attribuiti segnatamente i seguenti compiti:

a. coordinamento della scorta di sicurezza nell’ambito dell’esecuzione forzata di espulsioni e allontanamenti per via aerea;

Art. 12 Trattamento di dati

L’Ufficio federale tiene un sistema d’informazione (AURORA) per il disbrigo e il controllo delle pratiche nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione, nonché per l’allestimento di statistiche.

A tale scopo sono trattati i dati relativi a:

  1. identità;

  2. stato civile;

  3. indirizzi;

  4. permessi;

  5. misure per accertare l’identità e la cittadinanza;

  6. conoscenze linguistiche;