RU 2001 187
Ordinanza
relativa all’introduzione del passaporto 2003
del 20 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 54 capoverso2 della legge federale del 29 settembre 1952 1 sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera,
ordina:
Art. 1 Passaporto 2003
A partire dal 1° gennaio 2003 il Dipartimento federale di giustizia e polizia rilascia un nuovo passaporto (passaporto 2003).
A partire dal 1° gennaio 2003 va rilasciato soltanto il passaporto 2003.
Art. 2 Modulo di passaporto 1985
A partire dal 1° gennaio 2003 la validità del modulo di passaporto 1985 non è più rinnovata o modificata.
I moduli di passaporto 1985 rinnovati prima del 1° gennaio 2003 sono validi al più tardi fino al 31 dicembre 2007.
Art. 3 Esecuzione
Il Dipartimento di giustizia e polizia è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 4 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 20 febbraio 19852 che stabilisce un nuovo modulo di passaporto 1985 è abrogata.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
20 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz RS 143.21