RU 2001 2189

Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 24 agosto 2001

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura,
ordina:

I

L’allegato1 numero 13 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2001.

24 agosto 2001 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch