RU 2001 2553
Ordinanza
sull’organizzazione dell’Istituto federale
per l’approvvigionamento, la depurazione
e la protezione delle acque
(Ordinanza sull’organizzazione dell’IFADPA)
dell’11 novembre 1999
Il Consiglio dei PF,
visti gli articoli 8 capoverso2 e 9 capoverso3 dell’ordinanza del 13 gennaio 19931 sull’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’organizzazione dell’IFADPA e le mansioni e le competenze della direzione e dei suoi membri.
Art. 2 Organizzazione
L’IFADPA è suddiviso in:
settori di ricerca in scienze ingegneristiche, naturali, sociali e umane;
un settore della logistica e del marketing.
I particolari dell’organizzazione sono disciplinati dal direttore.
Art. 3 Direzione
La direzione è composta di:
un direttore;
gli altri membri della direzione, il cui numero non può essere superiore a sei;
un capo del settore della logistica e del marketing.
Il direttore designa il suo supplente tra i membri della direzione.
Art. 4 Mansioni della direzione
La direzione:
elegge i funzionari e nomina gli impiegati delle classi di stipendio da1 a 31;
pianifica le strategie dell’IFADPA e le propone al Consiglio dei PF;
assume le funzioni centrali di gestione;
coordina le attività delle unità operative in modo che possano realizzare la convenzione di prestazioni conclusa tra il Consiglio dei PF e l’IFADPA;
garantisce il controllo della qualità.
Art. 5 Mansioni del direttore
Il direttore assume la responsabilità generale della gestione dell’IFADPA. Egli:
conclude la convenzione di prestazioni con il Consiglio dei PF,
decide in materia di pianificazione, ricerca, insegnamento, prestazioni di servizi e impiego dei mezzi;
regola l’organizzazione e la divisione dei compiti all’interno della direzione;
emana istruzioni sull’organizzazione.
Il direttore è autorizzato a infliggere tutte le misure disciplinari nei confronti degli agenti dell’IFADPA. È fatto salvo l’articolo 8 capoverso3 dell’ordinanza del 13 gennaio 19932 sul settore dei politecnici federali.
Negli affari importanti ai sensi degli articoli2 capoverso2 e 5 capoverso1 il direttore decide previa consultazione della direzione e dopo aver sentito le persone interessate.
Art. 6 Mansioni degli altri membri della direzione
I membri della direzione a capo dei settori di ricerca ai sensi dell’articolo2 capoverso1 lettera a sono segnatamente responsabili di:
sviluppare le discipline di cui si occupa il loro settore;
applicare i risultati delle ricerche, in particolare nell’insegnamento e nella prassi;
garantire i servizi assunti dall’IFADPA a favore della prassi;
promuovere la collaborazione interdisciplinare con gli altri settori di ricerca dell’IFADPA e con gli istituti esterni di ricerca.
Il capo del settore della logistica e del marketing è tenuto a:
mettere a disposizione infrastruttura e materiale dell’IFADPA;
promuovere una gestione efficiente delle risorse dell’IFADPA dal punto di vista economico ed ecologico;
promuovere e coordinare la valorizzazione delle conoscenze.
Art. 7 Diritto previdente: abrogazione
L’ordinanza del 10 novembre 19933 sull’organizzazione dell’IFADPA è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
11 novembre 1999 In nome del Consiglio dei PF, Il presidente: Francis Waldvogel Il segretario generale: Johannes Fulda