RU 2001 2553

Ordinanza
sull’organizzazione dell’Istituto federale
per l’approvvigionamento, la depurazione
e la protezione delle acque
(Ordinanza sull’organizzazione dell’IFADPA)

dell’11 novembre 1999

Il Consiglio dei PF,
visti gli articoli 8 capoverso2 e 9 capoverso3 dell’ordinanza del 13 gennaio 19931 sull’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque,
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’organizzazione dell’IFADPA e le mansioni e le competenze della direzione e dei suoi membri.

Art. 2 Organizzazione

L’IFADPA è suddiviso in:

  1. settori di ricerca in scienze ingegneristiche, naturali, sociali e umane;

  2. un settore della logistica e del marketing.

I particolari dell’organizzazione sono disciplinati dal direttore.

Art. 3 Direzione

La direzione è composta di:

  1. un direttore;

  2. gli altri membri della direzione, il cui numero non può essere superiore a sei;

  3. un capo del settore della logistica e del marketing.

Il direttore designa il suo supplente tra i membri della direzione.

Art. 4 Mansioni della direzione

La direzione:

  1. elegge i funzionari e nomina gli impiegati delle classi di stipendio da1 a 31;

  2. pianifica le strategie dell’IFADPA e le propone al Consiglio dei PF;

RS 414.162.1

  1. assume le funzioni centrali di gestione;

  2. coordina le attività delle unità operative in modo che possano realizzare la convenzione di prestazioni conclusa tra il Consiglio dei PF e l’IFADPA;

  3. garantisce il controllo della qualità.

Art. 5 Mansioni del direttore

Il direttore assume la responsabilità generale della gestione dell’IFADPA. Egli:

  1. conclude la convenzione di prestazioni con il Consiglio dei PF,

  2. decide in materia di pianificazione, ricerca, insegnamento, prestazioni di servizi e impiego dei mezzi;

  3. regola l’organizzazione e la divisione dei compiti all’interno della direzione;

  4. emana istruzioni sull’organizzazione.

Il direttore è autorizzato a infliggere tutte le misure disciplinari nei confronti degli agenti dell’IFADPA. È fatto salvo l’articolo 8 capoverso3 dell’ordinanza del 13 gennaio 19932 sul settore dei politecnici federali.

Negli affari importanti ai sensi degli articoli2 capoverso2 e 5 capoverso1 il direttore decide previa consultazione della direzione e dopo aver sentito le persone interessate.

Art. 6 Mansioni degli altri membri della direzione

I membri della direzione a capo dei settori di ricerca ai sensi dell’articolo2 capoverso1 lettera a sono segnatamente responsabili di:

  1. sviluppare le discipline di cui si occupa il loro settore;

  2. applicare i risultati delle ricerche, in particolare nell’insegnamento e nella prassi;

  3. garantire i servizi assunti dall’IFADPA a favore della prassi;

  4. promuovere la collaborazione interdisciplinare con gli altri settori di ricerca dell’IFADPA e con gli istituti esterni di ricerca.

Il capo del settore della logistica e del marketing è tenuto a:

  1. mettere a disposizione infrastruttura e materiale dell’IFADPA;

  2. promuovere una gestione efficiente delle risorse dell’IFADPA dal punto di vista economico ed ecologico;

  3. promuovere e coordinare la valorizzazione delle conoscenze.

Art. 7 Diritto previdente: abrogazione

L’ordinanza del 10 novembre 19933 sull’organizzazione dell’IFADPA è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

11 novembre 1999 In nome del Consiglio dei PF, Il presidente: Francis Waldvogel Il segretario generale: Johannes Fulda