RU 2001 3169

Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(OPP 2)

Modifica del 14 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 49a cpv. 2

L’istituto di previdenza definisce altresì le regole che intende applicare nell’esercizio dei suoi diritti d’azionista.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

14 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz