RU 2001 3169
Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(OPP 2)
Modifica del 14 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 49a cpv. 2
L’istituto di previdenza definisce altresì le regole che intende applicare nell’esercizio dei suoi diritti d’azionista.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
14 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |