RU 2001 3170

Ordinanza
sui servizi di telecomunicazione
(OST)

del 31 ottobre 2001 (RS 784.101.1; RU 2001 2759)

Art. 18 cpv. 1

Il costo netto del servizio universale corrisponde alle spese sostenute da un fornitore efficiente per garantire la fornitura delle prestazioni del servizio universale. Il calcolo del costo netto, effettuato separatamente per ogni singola prestazione, si basa sui seguenti principi:

  1. il computo dei costi si fonda sulle basi attuali (forward looking);

  2. i costi della rete corrispondono ai costi di riacquisto (modern equivalent assets);

  3. il reddito del capitale utilizzato per gli investimenti è il reddito abituale del settore, che deve essere ponderato in funzione del rischio intrinseco alla fornitura del servizio universale;

  4. il metodo d’ammortamento tiene conto della durata di vita degli investimenti, che deve corrispondere alla loro durata di vita economica;

  5. i proventi diretti e indiretti sono dedotti dai costi.

Il costo netto del servizio universale corrisponde alle spese sostenute da un fornitore efficiente per garantire la fornitura delle prestazioni del servizio universale. Il calcolo del costo netto, effettuato separatamente per ogni singola prestazione, si basa sui seguenti principi:

  1. il computo dei costi si fonda sulle basi attuali;

  2. i costi della rete corrispondono ai valori contabili;

  3. il reddito del capitale utilizzato per gli investimenti è il reddito abituale del settore, che deve essere ponderato in funzione del rischio intrinseco alla fornitura del servizio universale;

  4. il metodo d’ammortamento tiene conto della durata di vita degli investimenti, che deve corrispondere alla loro durata di vita economica;

  5. i proventi diretti e indiretti sono dedotti dai costi.

Art. 23 cpv. 1

Il concessionario del servizio universale deve offrire la possibilità di bloccare in modo permanente tutte le comunicazioni uscenti, dietro pagamento di un unico importo ragionevole destinato a coprire solo le spese generate dall’attivazione del blocco. Quest’importo non è esigibile se il blocco è richiesto alla conclusione del contratto.

Il concessionario del servizio universale deve offrire la possibilità di bloccare in modo permanente tutte le comunicazioni uscenti; può esigere il pagamento di un importo unico ragionevole soltanto per le spese di attivazione del blocco. Quest’importo non è esigibile se il blocco è richiesto alla conclusione del contratto.

Art. 24 cpv. 2 e 3

L’autorità concedente designa, su proposta congiunta del concessionario del servizio universale e dell’autorità comunale, il luogo o i luoghi esatti cui il comune ha diritto.

Se l’autorità comunale e il concessionario del servizio universale non giungono ad un accordo sul luogo o sui luoghi, l’autorità concedente decide, in ultima istanza, in merito al luogo o ai luoghi esatti.

L’autorità concedente designa, su proposta congiunta del concessionario del servizio universale e dell’autorità comunale, i luoghi esatti cui il comune ha diritto.

Se l’autorità comunale e il concessionario del servizio universale non giungono ad un accordo sui luoghi, l’autorità concedente decide in ultima istanza.

Art. 25 cpv. 1 frase introduttiva, 2 - 4

In una media annuale e in ogni parte della zona di concessione le prestazioni del servizio universale (art. 19 cpv. 1) devono soddisfare i seguenti criteri qualitativi: ...

L’Ufficio federale disciplina i particolari tecnici e stabilisce i valori da raggiungere. Esso tiene conto della qualità e dei progressi tecnologici.

Il concessionario del servizio universale è tenuto a garantire all’autorità concedente l’accesso agli impianti affinché quest’ultima possa controllare il rispetto dei criteri qualitativi.

L’autorità concedente può avvalersi di un perito indipendente per controllare il rispetto dei criteri qualitativi. I risultati di questa perizia possono essere pubblicati.

In una media annuale e in ogni parte della zona di concessione le prestazioni del servizio universale (art. 19 cpv. 1) sono valutate secondo i seguenti criteri qualitativi: ...

L’Ufficio federale disciplina i particolari tecnici e stabilisce i valori mirati dei criteri qualitativi. Esso tiene conto della qualità e dei progressi tecnologici.

Il concessionario del servizio universale è tenuto a garantire all’autorità concedente l’accesso agli impianti affinché quest’ultima possa controllare il raggiungimento dei valori mirati dei criteri qualitativi.

L’autorità concedente può avvalersi di un perito indipendente per controllare il raggiungimento dei valori mirati dei criteri qualitativi. I risultati di questa perizia possono essere pubblicati.

Art. 26 cpv. 1 lett. a

Dal 1° maggio 2003 si applicano i seguenti limiti superiori dei prezzi (IVA inclusa):

a. collegamento (art. 19 cpv. 1 lett. a): 1. tassa unica di 40 franchi per la messa in servizio del collegamento, 2. 29 franchi al mese mediante un’interfaccia analogica, 3. 40 franchi al mese mediante un’interfaccia digitale;

Dal 1° maggio 2003 si applicano i seguenti limiti superiori dei prezzi (IVA esclusa):

a. collegamento (art. 19 cpv. 1 lett. a): 1. tassa unica di 40 franchi per la messa in servizio del collegamento, 2. 23,45 franchi al mese mediante un’interfaccia analogica, 3. 40 franchi al mese mediante un’interfaccia digitale;

18 dicembre 2001 Cancelleria federale