RU 2001 325

Ordinanza
sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti
vegetali e delle derrate alimentari biologici
(Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Modifica del 10 gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 19 lett. d ed e

Un prodotto non conforme alle condizioni di cui all’articolo 18 può essere designato nelle indicazioni complementari dell’elenco degli ingredienti come prodotto biologico ad eccezione del riferimento secondo la lettera c del presente capoverso soltanto alle condizioni seguenti:

  1. gli ingredienti di origine agricola che non provengono dalla produzione biologica sono stati ammessi dal Dipartimento secondo l’articolo 18 capoverso 3 o autorizzati temporaneamente dall’Ufficio giusta l’articolo 18 capoverso 4;

  2. le esigenze fissate nell’articolo 18 capoverso1 lettere c-h e capoverso 2 sono adempiute.

II

La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2001.

10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz