RU 2001 3382

Ordinanza del DFF
sugli interessi di mora per l’imposta sugli autoveicoli

del 6 dicembre 2001

Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 17 capoverso 3 della legge del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli autoveicoli,
ordina:

Art. 1 Interesse di mora

L’interesse di mora è del 5 per cento.

Le opposizioni e i ricorsi contro le decisioni concernenti la determinazione di tributi non sospendono l’inizio dell’assoggettamento all’interesse.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del 5 dicembre 19522 concernente il trattamento doganale di autovetture importate in parti staccate, per essere montate in Svizzera, è abrogato.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

6 dicembre 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger RS 641.514