RU 2001 506

Ordinanza
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS)

Modifica del 18 ottobre 2000 (RS 831.101; RU 2000 2824)

Art. 118 cpv. 1

Invece di:

Le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell’articolo 1 capoverso 1 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge.

Leggasi:

Le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell’articolo 1 capoverso 4 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge.

27 febbraio 2001 Cancelleria federale