RU 2001 511

Ordinanza
concernente la salvaguardia della sovranità
sullo spazio aereo in caso di navigazione aerea
non limitata

Modifica del 21 febbraio 2001

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
ordina:

I

L’ordinanza dell’8 novembre 19891 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo in caso di navigazione aerea non limitata è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni Concerne solo il testo francese.

Ingresso visti gli articoli2 capoverso2 e 14 dell’ordinanza del 17 ottobre 19842 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS); d’intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,

Art. 2 Competenza

Per le misure di cui all’articolo1 è competente l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio). A questo scopo, l’Ufficio ricorre segnatamente ai servizi della Società Anonima Svizzera per i Servizi della Navigazione Aerea civili e militari (Skyguide).

L’Ufficio è assistito dal Comando delle Forze aeree (Comando).

Art. 4 Vigilanza

Con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, gli organi della sicurezza aerea vigilano sullo spazio aereo svizzero, controllato e non controllato, anche per salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo.

non limitata. O del DATEC

Art. 5 Controlli

Con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, gli organi della sicurezza aerea vigilano sul traffico aereo civile e militare affinché vengano rispettate le norme di circolazione.

Se i voli vengono assistiti dai servizi del controllo della circolazione aerea, gli organi della sicurezza aerea controllano segnatamente se vengono rispettate le autorizzazioni rilasciate affinché venga evitato il sorvolo delle regioni in cui si svolgono operazioni militari, nonché rispettate le condizioni legate ai diritti di sorvolo accordati agli aeromobili di Stato immatricolati all’estero.

Art. 6, primo periodo

I servizi della sicurezza aerea verificano la conformità tra le informazioni fornite dal radar e quelle della radio, nonché quelle contenute nel piano di volo. ...

Art. 7 cpv.2

In caso di violazione grave, l’Ufficio informa immediatamente il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, all’attenzione del Consiglio federale, nonché all’occorrenza la Direzione del diritto internazionale pubblico.

Art. 8 cpv.1, secondo periodo, e 4

... Esso può delegare questa competenza interamente o in parte alla sicurezza aerea o al Comando.

L’intervento degli aeromobili intercettatori va coordinato con la sicurezza aerea.

Art. 9 Uso delle armi

L’uso delle armi è disciplinato dall’articolo 9 OSS nonché dalle prescrizioni di servizio del comandante delle Forze aeree.

Art. 11 Annunci

La sicurezza aerea annuncia immediatamente all’Ufficio e al Comando i voli sospetti. Gli organi militari comunicano siffatti voli senza indugio all’Ufficio e a Skyguide.

non limitata. O del DATEC

II

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: 1. l’ordinanza del 19 dicembre 19953 concernente la delega dei compiti di sicurezza aerea e il calcolo delle tasse di sicurezza aerea; 2. l’ordinanza del 29 febbraio 19924 sulla collaborazione tra la sicurezza aerea civile e il Comando delle truppe d’aviazione e di difesa contraerea.

III

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 4 maggio 19815 concernente le norme di circolazione per aeromobili è modificata come segue:

Allegato 2a

Abrogato

IV

La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2001.

21 febbraio 2001 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger