RU 2001 720

Ordinanza
concernente le aliquote di dazio preferenziali
a favore dei Paesi in sviluppo
(Ordinanza sulle preferenze tariffali)

Modifica del 31 gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 29 gennaio 19971 sulle preferenze tariffali è modificata come segue:

Art. 2 Concessione limitata delle preferenze tariffali

Dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004, ai Paesi elencati nell’allegato 2 parte 3 sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi elencati nell’allegato 2 parte 2.

Art. 3, Voce di tariffa 1701.1100, zucchero di canna greggio

Colonna «Quantità in tonnellate (peso netto) per anno civile» Sostituire «5000» con «7000»

Art. 8 Titolo e cpv. 2 Entrata in vigore

Abrogato

II

Nell’allegato 2 parte 1 l’elenco dei Paesi sotto «Europa» è del seguente tenore: Croazia Gibilterra Macedonia Malta Jugoslavia, Repubblica federale L’allegato 2 parte 3 è sostituito dalla versione seguente:

Parte 3 Elenco dei Paesi ai quali dal 1° aprile 2001 al

31 marzo 2004 sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi in sviluppo più poveri (PMA) Albania Bosnia-Erzegovina

III

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2001.

31 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz