RU 2001 720
Ordinanza
concernente le aliquote di dazio preferenziali
a favore dei Paesi in sviluppo
(Ordinanza sulle preferenze tariffali)
Modifica del 31 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 gennaio 19971 sulle preferenze tariffali è modificata come segue:
Art. 2 Concessione limitata delle preferenze tariffali
Dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004, ai Paesi elencati nell’allegato 2 parte 3 sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi elencati nell’allegato 2 parte 2.
Art. 3, Voce di tariffa 1701.1100, zucchero di canna greggio
Colonna «Quantità in tonnellate (peso netto) per anno civile» Sostituire «5000» con «7000»
Art. 8 Titolo e cpv. 2 Entrata in vigore
Abrogato
II
Nell’allegato 2 parte 1 l’elenco dei Paesi sotto «Europa» è del seguente tenore: Croazia Gibilterra Macedonia Malta Jugoslavia, Repubblica federale L’allegato 2 parte 3 è sostituito dalla versione seguente:
Parte 3 Elenco dei Paesi ai quali dal 1° aprile 2001 al
31 marzo 2004 sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi in sviluppo più poveri (PMA) Albania Bosnia-Erzegovina
III
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2001.
31 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |