RU 2001 839
Ordinanza
sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri
in Svizzera
Modifica del 14 febbraio 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 dicembre 19871 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera è modificata come segue:
Art. 6 Ammontare delle borse
Gli importi base mensili delle borse sono di:
1500 franchi per gli studenti dei corsi preparatori e linguistici;
1600 franchi per gli studenti senza titolo universitario;
1820 franchi per i postlaureati I, vale a dire per gli studenti con licenza o titolo universitario equivalente;
2200 franchi per i postlaureati II, vale a dire per gli studenti con dottorato o titolo equivalente che hanno svolto un periodo d’insegnamento o di ricerca di almeno due anni in un istituto universitario, nonché per i medici che lavorano come assistenti in una clinica universitaria;
2200 franchi per i giovani professori senza incarico d’insegnamento in un’università svizzera;
3300 franchi per i giovani professori incaricati di un programma d’insegnamento in un’università svizzera;
1820 franchi per i giovani artisti.
Art. 7 cpv.1 lett. a e b
Il DFI può, su domanda, concedere ai borsisti gli assegni seguenti:
assegno mensile d’economia domestica coniugale di 1000 franchi;
assegno mensile per figlio di 350 franchi.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2001.
14 febbraio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |