RU 2001 839

Ordinanza
sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri
in Svizzera

Modifica del 14 febbraio 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 14 dicembre 19871 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera è modificata come segue:

Art. 6 Ammontare delle borse

Gli importi base mensili delle borse sono di:

  1. 1500 franchi per gli studenti dei corsi preparatori e linguistici;

  2. 1600 franchi per gli studenti senza titolo universitario;

  3. 1820 franchi per i postlaureati I, vale a dire per gli studenti con licenza o titolo universitario equivalente;

  4. 2200 franchi per i postlaureati II, vale a dire per gli studenti con dottorato o titolo equivalente che hanno svolto un periodo d’insegnamento o di ricerca di almeno due anni in un istituto universitario, nonché per i medici che lavorano come assistenti in una clinica universitaria;

  5. 2200 franchi per i giovani professori senza incarico d’insegnamento in un’università svizzera;

  6. 3300 franchi per i giovani professori incaricati di un programma d’insegnamento in un’università svizzera;

  7. 1820 franchi per i giovani artisti.

Art. 7 cpv.1 lett. a e b

Il DFI può, su domanda, concedere ai borsisti gli assegni seguenti:

  1. assegno mensile d’economia domestica coniugale di 1000 franchi;

  2. assegno mensile per figlio di 350 franchi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2001.

14 febbraio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz