RU 2001 979

Ordinanza
concernente l’Istituto pedagogico svizzero
di formazione professionale

Modifica del 16 marzo 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 settembre 19831 concernente l’Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 36 e 66 capoverso2 della legge federale del 19 aprile 19782 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo4 della legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,

Titolo prima dell’art.1

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Organizzazione

L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio) dirige l’Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale (Istituto); l’Istituto è subordinato all’Ufficio.

L’Istituto si compone di tre istituti regionali: uno a Zollikofen per la Svizzera tedesca, uno a Losanna per la Svizzera francese e uno a Lugano per la Svizzera italiana e retoromancia.

Gli istituti regionali hanno un obbligo di coordinamento e di collaborazione fra loro e, all’occorrenza, con terzi.

Art. 2 Direzione

L’Istituto è diretto da un direttore. Quest’ultimo è membro del comitato di direzione dell’Ufficio.

Gli istituti regionali sono diretti da un responsabile per ogni regione. Il responsabile dell’istituto regionale è subordinato al direttore dell’Istituto.

Il direttore dell’Istituto e i responsabili degli istituti regionali formano assieme il comitato di direzione dell’Istituto. Il direttore dell’Istituto può nominare ulteriori membri del comitato di direzione dell’Istituto.

Il piano di sviluppo dell’Istituto è di competenza del comitato di direzione dell’Istituto. Esso necessita, dopo aver sentito il Consiglio dell’Istituto, dell’approvazione del comitato di direzione dell’Ufficio.

La pianificazione operativa è di competenza del rispettivo responsabile dell’istituto regionale. Essa necessita, per le questioni di portata nazionale, dell’approvazione del comitato di direzione dell’Istituto.

Art. 3a Compiti

L’Istituto svolge in particolare i seguenti compiti:

  1. formazione e formazione continua dei maestri a tempo pieno e a titolo accessorio presso le scuole professionali, nonché degli insegnanti presso le scuole professionali, con funzioni particolari quali membri della direzione di una scuola, di consulenti o di mediatori, nella misura in cui non vengono impartite presso un’università;

  2. organizzazione, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, di corsi destinati agli istruttori incaricati dei corsi di formazione per maestri di tirocinio;

  3. organizzazione, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, di corsi d’istruzione per periti d’esame;

  4. attuazione di progetti di ricerca e sviluppo nel campo della formazione professionale; tali progetti possono essere eseguiti su mandato o con la partecipazione di terzi;

  5. fornitura di prestazioni quali la pianificazione e l’organizzazione di corsi, la consulenza nonché l’esecuzione di studi e di perizie;

  6. fornitura di prestazioni nell’ambito dell’assicurazione della qualità nella formazione professionale.

Titolo prima dell’art.4

Capitolo 2 Formazione del corpo insegnante presso le scuole professionali

Sezione 1 Ammissione ed esclusione

Titolo prima dell’art. 6

Sezione 2 Esame e diploma

Titolo prima dell’art. 15

Sezione 3 Ordinamento disciplinare

Titolo prima dell’art. 18

Sezione 4 Ricorsi

Titolo prima dell’art. 19a

Capitolo 3 Emolumenti e proventi dei mandati di ricerca e di sviluppo

e fondi di terzi

Sezione 1 Emolumenti

Art. 19a Obbligo di pagare gli emolumenti

Chiunque richieda una prestazione dell’Istituto ai sensi dell’articolo 3a lettera e deve pagare un emolumento.

Chiunque partecipi a corsi di perfezionamento per il corpo insegnante senza avere lo statuto di maestro di scuola professionale e chiunque frequenti corsi di formazione continua generale deve pagare una tassa d’iscrizione.

Art. 19b Calcolo degli emolumenti

L’Istituto calcola gli emolumenti in base ai pertinenti oneri. Sono determinanti i costi effettivi dell’Istituto.

Art. 19c Condono degli emolumenti

L’Istituto può condonare, completamente o in parte, gli emolumenti se:

  1. la realizzazione di una prestazione riveste un interesse particolare per lo stesso; o

  2. gli oneri causati dalla prestazione sono esigui.

Art. 19d Acconto

L’Istituto può chiedere un acconto alla persona tenuta a pagare gli emolumenti.

Art. 19e Scadenza

L’emolumento è esigibile con la notifica della fattura alla persona soggetta al pagamento.

Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla notifica della fattura.

Art. 19f Prescrizione

Il credito dell’emolumento si prescrive in cinque anni a decorrere dalla notifica della fattura.

Art. 19g Ricorsi contro le decisioni relative agli emolumenti

Contro le decisioni dell’Istituto relative agli emolumenti può essere interposto ricorso presso l’Ufficio entro un termine di 30 giorni.

Titolo prima dell’art. 19h

Sezione 2 Proventi dei mandati di ricerca e di sviluppo e fondi di terzi

Art. 19h

Con il consenso dell’Amministrazione federale delle finanze e d’intesa con il Controllo federale delle finanze l’Istituto può, in singoli casi, registrare su un conto del bilancio separato dal conto finanziario i mezzi finanziari per mandati di ricerca e di sviluppo nonché i fondi provenienti da versamenti di terzi. Il conteggio del conto del bilancio avviene al termine del mandato.

Il 10 per cento dei proventi dei mandati di ricerca e di sviluppo registrati sui conti del bilancio deve essere versato sul conto dello Stato quale indennità per l’utilizzazione delle infrastrutture.

Non sono versate indennità per l’utilizzazione delle infrastrutture se i fondi provengono da mandati di istituzioni per il promovimento della ricerca, nonché da progetti di ricerca e di sviluppo con terzi, che rivestono un interesse preponderante per l’Istituto.

L’Istituto utilizza per i propri progetti di ricerca e di sviluppo la somma rimanente, dopo la copertura delle spese e, se del caso, dopo deduzione delle indennità per l’utilizzazione delle infrastrutture.

Titolo prima dell’art. 20

Capitolo 4 Disposizioni finali

II

L’ordinanza del 7 novembre 19794 sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 12 Corsi per istruttori incaricati della formazione dei maestri di tirocinio

L’Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale organizza, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, corsi per istruttori incaricati della formazione dei maestri di tirocinio.

Art. 34 cpv.1

Per garantire lo svolgimento degli esami finali di tirocinio secondo principi uniformi, l’Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale organizza, con la collaborazione delle associazioni professionali, corsi di istruzione per periti agli esami finali di tirocinio.

Art. 62 Corsi per periti agli esami finali di tirocinio

Il contributo alle spese dei partecipanti ai corsi per periti agli esami finali di tirocinio, organizzati dall’Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale, è del

al 17 per cento.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2001.

16 marzo 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz