RU 2002 1514
Ordinanza
sull’organizzazione e i compiti dell’approvvigionamento
economico del Paese
Modifica del 29 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 luglio 19831 sull’organizzazione e i compiti dell’approvvigionamento economico del Paese è modificata come segue:
Art. 1 Principio
L’organizzazione e i compiti dell’approvvigionamento economico del Paese si basano sulle diverse situazioni che minacciano l’approvvigionamento economico del Paese con beni e servizi d’importanza vitale nonché sul principio di sussidiarietà. La struttura dell’organizzazione si fonda sul sistema di milizia.
Art. 4 lett. b-d
L’organizzazione comprende a livello federale:
i settori dell’approvvigionamento di base: alimentazione, energia e prodotti terapeutici (art. 11-12a);
i settori dell’infrastruttura: trasporti, industria, infrastruttura ICT e lavoro (art. 13-15);
Uffici federali esistenti, in quanto adempiono compiti dell’approvvigionamento del Paese (art. 16).
Art. 5 cpv.2
Per l’adempimento dei compiti loro affidati (art. 10-15), possono essere messi a loro disposizione segreterie a tempo pieno. Queste sono integrate nell’Ufficio federale, ma per le questioni specifiche sono subordinate ai rispettivi capisettore.
Art. 10 cpv.1 lett. d
Nell’ambito della loro competenza materiale (art. 11-15), i settori sono responsabili per:
d. preparare ed eseguire prescrizioni e provvedimenti giusta gli articoli 23-26,
Titolo prima dell’art. 11
Sezione 2a Settori dell’approvvigionamento di base
Art. 11 Settore alimentazione
Il settore alimentazione è competente per assicurare e pianificare l’approvvigionamento del Paese con derrate alimentari e mezzi di produzione agricoli.
Art. 12 Settore energia
Il settore energia è competente per assicurare l’approvvigionamento del Paese con energia.
È tenuto inoltre ad assicurare, in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, l’approvvigionamento con acqua potabile ai sensi dell’ordinanza del 20 novembre 19912 sulla garanzia dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza.
Art. 12a Settore prodotti terapeutici
Il settore prodotti terapeutici è competente per assicurare l’approvvigionamento del Paese con prodotti terapeutici vitali per la medicina umana e veterinaria.
Titolo prima dell’art. 13
Sezione 2b Settori dell’infrastruttura
Art. 13 lett. a
Il settore trasporti è competente per:
a. assicurare i trasporti via terra, via acqua e via aria in Svizzera e all’estero, nonché la logistica necessaria a tali trasporti.
Art. 13a Settore industria
Il settore industria è competente per assicurare l’approvvigionamento del Paese con materie prime e materiali industriali, nonché prodotti semifiniti e finiti.
Art. 16 cpv.1
Possono essere incaricati di svolgere compiti inerenti all’approvvigionamento economico del Paese segnatamente: il Segretariato di Stato dell’economia, l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale della sanità pubblica, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, l’Ufficio veterinario federale, la Farmacia dell’esercito, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, l’Amministrazione federale delle dogane, l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, l’Ufficio federale dei trasporti, l’Ufficio federale delle strade, l’Ufficio federale dell’aviazione civile, l’Ufficio federale delle comunicazioni, l’Ufficio svizzero della navigazione marittima, l’Ufficio federale dell’energia, l’Ufficio federale delle assicurazioni private, l’Organo strategia informatica della Confederazione, la Sorveglianza dei prezzi.
Art. 17 cpv.1
I Cantoni effettuano già nell’ambito dello stato di preparazione permanente i preparativi necessari per l’esecuzione dei compiti affidati loro dalla Confederazione giusta gli articoli 23, 24 e 28 LAP. Il Dipartimento impartisce le pertinenti istruzioni all’autorità governativa competente in ogni Cantone.
Art. 18
Abrogato
Art. 20 cpv.2 lett. c
Abrogata
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2002.
29 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |