RU 2002 1527

Decreto federale
che approva gli accordi settoriali fra la Confederazione Svizzera
da una parte e la Comunità europea nonché eventualmente i suoi Stati
membri o la Comunità europea dell’energia atomica dall’altra

dell’8 ottobre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 85 numero5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19992,
decreta:

Art. 1

Sono approvati i seguenti accordi:

  1. Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica3;

  2. Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici3;

  3. Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità3;

  4. Accordo sul commercio di prodotti agricoli3;

  5. Accordo sul trasporto aereo3;

  6. Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia3;

  7. Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

L’Assemblea federale decide mediante un decreto federale che sottostà a referendum:

  1. il rinnovo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone;

  2. l’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone agli Stati che al momento della sua accettazione non appartenevano alla Comunità europea.4

Non ancora pubblicato nella RU:

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale.

Art. 3

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. c Cost.5. Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz Esito della votazione popolare Il presente decreto è stato accettato dal popolo il 21 maggio 2000.6

24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz