RU 2002 1768

Ordinanza
sull’agevolazione doganale secondo l’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 27 giugno 2002

Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:

I

L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:

Inserimento di una nuova agevolazione doganale Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 1001. 1039 Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 3.— foraggio per animali diversi da quelli da reddito1 2

L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il

% dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.

Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, nonché i conigli e il pollame domestico.

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1o giugno 2002.

27 giugno 2002 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger