RU 2002 2134

Legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati
(Legge sugli avvocati, LLCA)

Modifica del 22 marzo 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 20021,
decreta:

I

La legge del 23 giugno 20002 sugli avvocati è modificata come segue:

Aggiunta di un’espressione Nei seguenti articoli e titoli, dopo l’espressione «Stato membro dell’UE» o «Stati membri dell’UE» va aggiunto «o dell’AELS»:

Articolo 2 capoverso3, articolo 10 capoverso1 lettera b, titolo della sezione 4, articolo 21 capoverso1, titolo della sezione 5, articolo 27 capoverso1, articolo 28

capoverso1, articolo 29 capoverso1, titolo della sezione 6, articolo 30 capoverso1, articolo 31 capoverso1 frase introduttiva e lettera b.

Art. 2 cpv.2

Determina le modalità secondo cui gli avvocati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) possono esercitare la rappresentanza in giudizio.

Art. 37 cpv.3

Per i cittadini di Stati membri dell’AELS, l’articolo2 capoversi2 e 3 e l’articolo 10 capoverso1 lettera b cosí come le sezioni4, 5 e 6 entrano in vigore unicamente in caso di entrata in vigore della legge federale del 14 dicembre 20013 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).