RU 2002 214
Ordinanza
concernente la transizione al nuovo disciplinamento
del mercato lattiero
(Ordinanza di transizione nel settore del latte)
Modifica del 7 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 di transizione nel settore del latte è modificata come segue:
Art. 10 cpv.1
Per l’esportazione di formaggio nei Paesi della CE possono essere versati aiuti fino al 30 aprile 2004.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2002.
7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |