RU 2002 2670

Ordinanza
sulla delega della competenza a determinare il momento
del passaggio degli assicurati nella Cassa pensioni
della Confederazione PUBLICA

del 26 giugno 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 29 capoversi1 e 2 della legge federale del 23 giugno 20001 sulla CPC,
ordina:

Art. 1

Il passaggio dalla vecchia cassa pensioni alla nuova Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA dei singoli datori di lavoro e degli assicurati il cui datore di lavoro è già uscito dalla vecchia cassa o che non sono più riconducibili a un determinato datore di lavoro avviene il più presto il 1° ottobre 2002. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il momento esatto.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2002.

26 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz RS 172.222.044.1