RU 2002 2721

Regolamento di polizia
per la navigazione sul Reno

Modifica del 4 giugno 2002

L’Ufficio federale delle acque e della geologia, visto l’articolo 28 capoverso2 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna, in esecuzione della risoluzione 2002-I-24 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,
ordina:

I

La validità delle prescrizioni temporanee2 seguenti che modificano il regolamento di polizia del 1° dicembre 19933 per la navigazione sul Reno è prorogata:

Art. 4 .05 n. 2

Art. 9 .02 n. 10

Art. 11 .02 n. 1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2002 e vige fino al 30 settembre 2005.

4 giugno 2002 Ufficio federale delle acque e della geologia: Christian Furrer