RU 2002 3350

Ordinanza
sulle indennità per perdita di guadagno
(OIPG)

Modifica del 20 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 24 dicembre 19591 sulle indennità per perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 23a Contributi

Il contributo riscosso sul reddito di un’attività lucrativa è dello 0,3 per cento. Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo proveniente da un’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno ma inferiore a fr. fr.

500 15 000 0,162

000 19 200 0,165

200 21 300 0,169

300 23 400 0,173

400 25 500 0,177

500 27 600 0,181

600 29 700 0,188

700 31 800 0,196

800 33 900 0,204

900 36 000 0,212

000 38 100 0,219

100 40 200 0,227

200 42 300 0,238

300 44 400 0,250

400 46 500 0,262

500 48 600 0,273

600 50 700 0,285