RU 2002 347

Ordinanza
sugli esplosivi
(OEspl)

Modifica del 21 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 20001 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 4

Il commercio di pezzi pirotecnici destinati a produrre gas tossici, nebbia o miscugli polverulenti sottostà, oltre che alle prescrizioni della presente ordinanza, anche a quelle della legislazione sui veleni e dell’ordinanza del 9 giugno 19862 sulle sostanze.

Titolo che precede l’art. 27

Titolo 3 Diritto di commercio

Capitolo 1 Fabbricazione e importazione

Sezione 1 Fabbricazione

Art. 27 cpv.1

Le autorizzazioni per la fabbricazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici per usi civili nonché di polvere da sparo sono rilasciate dall’Ufficio centrale.

Art. 31 cpv.1

Le autorizzazioni per l’importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici per usi civili nonché di polvere da sparo sono rilasciate dall’Ufficio centrale.

Sezione 3 (art. 34)

Abrogata

Art. 52 cpv. 3 lett. a

La menzione C abilita a:

a. pianificare ed eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con medio rischio di danni;

Art. 119 cpv.2 e 4

I requisiti di cui agli articoli 8 e 11-17 sulla commercializzazione di esplosivi devono essere adempiti a partire dal 1° gennaio 2003.

Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i pezzi pirotecnici devono adempire i requisiti degli articoli 24 e 25. Se la procedura d’ammissione giusta l’articolo 24 dovesse subire ritardi per motivi non dipendenti dal richiedente, il termine di transizione è prolungato di due anni.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2002.

21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz