RU 2002 3483
Ordinanza 03
concernente l’adeguamento delle prestazioni
dell’assicurazione militare all’evoluzione dei salari
e dei premi
(Ordinanza AM concernente l’adeguamento)
del 23 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 28 capoverso4, 40 capoverso3, 43 e 49 capoverso4 della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare (LAM),
ordina:
Art. 1 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 1 LAM
Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM sono aumentate come segue:
le rendite assegnate nel 2000 e precedentemente dello3,90 %;
le rendite assegnate nel 2001 dell’1,60 %.
Art. 2 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 2 LAM
Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 2 LAM sono aumentate come segue:
le rendite assegnate nel 2000 e precedentemente dello 0,90 %;
le rendite assegnate nel 2001 dell’1,10 %.
Art. 3 Anno determinante e importo dell’adeguamento
L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 19932 sull’assicurazione militare (OAM).
Art. 4 Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità
Il nuovo importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità secondo l’articolo 26 capoverso1 primo periodo OAM è applicabile alle rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 2001, calcolato sul precedente importo annuo di 31 586 franchi, non riscattate, e alle nuove rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 2003.
RS 833.2 all’evoluzione dei salari e dei premi. O 03
Art. 5 Livello dell’indice
Le rendite che devono essere aumentate giusta l’articolo1 sono adeguate al livello dell’indice del salario nominale di 2042 punti (giugno 1939 = 100).
Il rincaro è compensato fino a concorrenza dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 108,6 punti (maggio 1993 = 100) per tutte le rendite di durata indeterminata.
Art. 6 Diritto previdente: abrogazione
L’ordinanza 01 dell’8 novembre 20003 concernente l’adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’evoluzione dei salari e dei premi è abrogata.
Art. 7 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 10 novembre 19934 sull’assicurazione militare (OAM) è modificata come segue:
Art. 15 cpv.1
L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capoverso4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e la rendita d’invalidità secondo l’articolo 40 capoverso3 della legge ammonta a 130 534 franchi.
Art. 26 cpv.1, primo periodo
L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 31 871 franchi. ...
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
23 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |