RU 2002 3720

Ordinanza
sull’Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa
federale di compensazione, sulla Cassa svizzera
di compensazione e sull’Ufficio AI per assicurati all’estero
(Ordinanza UCC)

Modifica dell’11 settembre 2002

Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e con il Dipartimento federale dell’interno,
ordina:

I

L’ordinanza del 1° ottobre 19991 sull’Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull’Ufficio AI per assicurati all’estero è modificata come segue:

Art. 7 cpv.3

D’intesa con l’UFAS, l’UCC presenta ogni anno un rendiconto delle spese da addebitare al Fondo di compensazione giusta gli articoli 95 LAVS2, 66 LAI3 e 29 della legge federale del 25 settembre 19524 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG).

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger