RU 2002 3869

Ordinanza
sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato

Modifica del 6 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 4 ottobre 19821 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato è modificata come segue:

Art. 2 Pareri giuridici

Per le consulenze e i pareri giuridici dati dai membri della direzione o dai collaboratori scientifici dell’Istituto, l’emolumento è da 150 a 400 franchi l’ora.

Qualora l’interesse d’ordine finanziario superi i 250 000 franchi, le tariffe possono essere adeguatamente aumentate fino al massimo a 700 franchi l’ora.

Art. 3 Informazioni bibliografiche

Per più ampie informazioni bibliografiche date per iscritto dalla biblioteca, l’emolumento è da 100 a 200 franchi l’ora, secondo la difficoltà delle ricerche.

Art. 4 Altri lavori

Se l’utente delle installazioni dell’Istituto ricorre all’aiuto di un collaboratore di quest’ultimo, è riscosso un emolumento da 100 a 200 franchi l’ora.

Art. 5 cpv.1 lett. b

Per spese si intendono i costi aggiuntivi che devono essere sostenuti per le singole prestazioni, in particolare:

b. le spese per le spedizioni e per le telecomunicazioni;

II

La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2003.

6 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz