RU 2002 3869
Ordinanza
sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato
Modifica del 6 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 ottobre 19821 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato è modificata come segue:
Art. 2 Pareri giuridici
Per le consulenze e i pareri giuridici dati dai membri della direzione o dai collaboratori scientifici dell’Istituto, l’emolumento è da 150 a 400 franchi l’ora.
Qualora l’interesse d’ordine finanziario superi i 250 000 franchi, le tariffe possono essere adeguatamente aumentate fino al massimo a 700 franchi l’ora.
Art. 3 Informazioni bibliografiche
Per più ampie informazioni bibliografiche date per iscritto dalla biblioteca, l’emolumento è da 100 a 200 franchi l’ora, secondo la difficoltà delle ricerche.
Art. 4 Altri lavori
Se l’utente delle installazioni dell’Istituto ricorre all’aiuto di un collaboratore di quest’ultimo, è riscosso un emolumento da 100 a 200 franchi l’ora.
Art. 5 cpv.1 lett. b
Per spese si intendono i costi aggiuntivi che devono essere sostenuti per le singole prestazioni, in particolare:
b. le spese per le spedizioni e per le telecomunicazioni;
II
La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2003.
6 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero |
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Il presidente della Confederazione: Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz |