RU 2002 3959

Ordinanza
che istituisce misure economiche
nei confronti della Repubblica dell’Irak

Modifica del 30 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 agosto 19901 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Irak è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),

Art. 4b

Abrogato

Art. 4c Controllo

Il Seco effettua i controlli.

Il controllo al confine compete all’Amministrazione federale delle dogane.

Il controllo delle misure riguardanti il traffico aereo spetta all’Ufficio federale dell’aviazione civile.

Art. 5 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 1–3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.

Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.

Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso2 della legge sugli embarghi.

Art. 5a

Abrogato