RU 2002 3964

Ordinanza
che istituisce provvedimenti
nei confronti della Liberia

Modifica del 30 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 27 giugno 20011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),

Art. 3a Controllo

Il Seco effettua i controlli.

Il controllo al confine compete all’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 4 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 1–3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.

Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.

Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso2 della legge sugli embarghi.

Art. 5 –8

Abrogati

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 28 giugno 2001.