RU 2002 4210
Ordinanza
sulla responsabilità civile in materia nucleare
(ORCN)
Modifica del 29 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 dicembre 19831 sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:
Art. 4 cpv.1 lett. abis
L’assicuratore privato può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato:
abis. i danni nucleari, compresi tra 500 milioni e 1 miliardo di franchi, causati da atti terroristici contro i quali non è possibile proteggersi mediante un dispendio sopportabile.
Art. 5 cpv.1
I contributi delle persone civilmente responsabili (art. 14 della legge) ammontano a: Franchi
per le centrali nucleari di Beznau I+II 2 253 000
per la centrale nucleare di Mühleberg 1 328 000
per la centrale nucleare di Gösgen 1 693 000
per la centrale nucleare di Leibstadt 1 693 000
per il reattore dell’Università di Basilea 3 500
per il deposito intermedio di Würenlingen 241 000
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
29 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero |
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Il presidente della Confederazione: Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz |