RU 2002 4320
Ordinanza del DFE
sul pollame
Modifica del 18 novembre 2002
Il Dipartimento federale dell’economia
ordina:
I
L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sul pollame è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
Nel 2003, per 0,91 parti di peso di merce indigena può essere importata una parte di peso di pollame estero.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
18 novembre 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin