RU 2002 4320

Ordinanza del DFE
sul pollame

Modifica del 18 novembre 2002

Il Dipartimento federale dell’economia
ordina:

I

L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sul pollame è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

Nel 2003, per 0,91 parti di peso di merce indigena può essere importata una parte di peso di pollame estero.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

18 novembre 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin