RU 2002 875
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
del 19 marzo 2002
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso3 della Costituzione federale1,
ordina:
Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento
Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti e del pertinente materiale, compresi armi, munizioni, veicoli e beni d’equipaggiamento militari con i relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione dello Zimbabwe.
Sono parimenti vietate la fornitura, la vendita e la mediazione dei beni, elencati nell’allegato1, che possono essere utilizzati per la repressione interna, a destinazione dello Zimbabwe.
È vietata la fornitura allo Zimbabwe di assistenza o di formazione tecnica in rapporto alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’utilizzo di beni di cui ai capoversi1 e 2.
I capoversi1 e 2 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.
Art. 2 Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti
Sono bloccati gli averi appartenenti alle persone elencate nell’allegato2 o da esse controllati.
È vietato trasferire fondi alle persone menzionate nel capoverso1 o metterli direttamente o indirettamente a loro disposizione.
Prelievi da conti bloccati e trasferimenti di valori patrimoniali bloccati possono essere eccezionalmente autorizzati se servono a tutelare interessi svizzeri. Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) si pronuncia su queste eccezioni dopo aver consultato la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri e l’Amministrazione federale delle finanze.
Art. 3 Dichiarazione obbligatoria
Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si deve presumere siano soggetti al blocco degli averi di cui all’articolo2 capoverso1 devono dichiararli senza indugio al Seco.
Nella dichiarazione devono figurare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e l’importo degli averi bloccati.
Art. 4 Entrata e transito in Svizzera
L’entrata e il transito in Svizzera sono vietati alle persone elencate nell’allegato2.
L’Ufficio federale degli stranieri può concedere deroghe per ragioni umanitarie comprovate, per la partecipazione a riunioni di organizzazioni internazionali o a dialoghi politici concernenti lo Zimbabwe, oppure per la tutela di interessi svizzeri.
Art. 5 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.
Art. 6 Disposizioni penali
Chiunque viola intenzionalmente una disposizione della presente ordinanza è punito con l’arresto o con la multa fino a 500 000 franchi.
In caso di infrazione colposa il massimo della multa è di 50 000 franchi.
Il tentativo è punibile.
L’azione penale si prescrive in cinque anni.
È applicabile la legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo. Il Seco è incaricato di perseguire e giudicare le infrazioni.
Il Seco può sequestrare o confiscare le merci di cui all’articolo1 nonché i veicoli o altri mezzi impiegati per il trasporto delle stesse.
Se vi è violazione simultanea delle disposizioni della presente ordinanza e di quelle della legge federale del 1° ottobre 19255 sulle dogane, della legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico o della legge del 13 dicembre 19967 sul controllo dei beni a duplice impiego, si applicano esclusivamente le disposizioni penali della legge in questione, fatte salve le infrazioni alla dichiarazione obbligatoria di cui all’articolo3 della presente ordinanza.
Art. 7 Collaborazione con le autorità estere e con le Nazioni Unite
Le autorità preposte all’esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti e con le Nazioni Unite.
Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite la messa a disposizione dei dati necessari. A tale scopo possono fornire loro informazioni concernenti averi e conti bloccati, la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell’utilizzazione, i destinatari delle merci, degli elementi costitutivi e delle tecnologie, nonché indicazioni concernenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazione, se l’autorità estera o le Nazioni Unite:
sono vincolate dal segreto d’ufficio;
garantiscono che i dati sono utilizzati esclusivamente per ottenere le informazioni desiderate.
Art. 8 Assistenza amministrativa a favore di autorità estere e delle Nazioni Unite
Le autorità preposte all’esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono parimenti fornire informazioni alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all’articolo7 capoverso2, se il servizio richiedente:
necessita di tali informazioni in relazione alla prevenzione o al perseguimento di reati;
è vincolato dal segreto d’ufficio;
conferma che i dati ottenuti saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se l’assistenza giudiziaria internazionale non è esclusa per il genere di reato in questione; il Seco decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia;
garantisce che i dati ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per provvedimenti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmessi a terzi; e
garantisce la reciprocità.
La legge federale del 20 marzo 19818 sull’assistenza in materia penale (AIMP) rimane salva. Le violazioni dell’embargo non costituiscono infrazioni a provvedimenti monetari, economici o commerciali ai sensi dell’articolo3 capoverso 3 AIMP.
Art. 9 Utilizzazione dei dati
Le autorità svizzere possono utilizzare i dati ottenuti soltanto ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.
È fatta salva l’utilizzazione di tali dati nell’ambito di un altro procedimento penale, purché elementi concreti permettano di presumere che essi apportino chiarimenti in questo procedimento.
Art. 10 Aggiornamento degli allegati e proroga della durata di validità
Il Dipartimento federale dell’economia, dopo aver consultato il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale delle finanze, può aggiornare gli allegati1 e 2 e prorogare la validità della presente ordinanza per un periodo limitato.
Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 20 marzo 2002 e ha effetto sino al 31 marzo 2003.
19 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 1
(art.1 cpv. 2) Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna e di cui sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione 1. Elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici; loro componenti appositamente progettate 2. Materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali 3. Proiettori con regolatori di potenza 4. Materiale da costruzione con protezione balistica 5. Coltelli da caccia 6. Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia 7. Attrezzature per caricare manualmente le munizioni 8. Dispositivi di intercettazione delle comunicazioni 9. Rivelatori ottici a stato solido 10. Tubi amplificatori d’immagine 11. Strumenti di puntamento per armi da fuoco 12. Armi a canna liscia e relative munizioni – tranne quelle specificamente progettate per usi militari – e loro componenti appositamente progettate, salvo: – le pistole per il lancio di razzi di segnalazione; e – i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali oppure dispositivi per narcotizzare gli animali 13. Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco; loro componenti e accessori appositamente progettati o modificati 14. Bombe e bombe a mano – tranne quelle progettate specificamente per usi militari – e loro componenti appositamente progettate 15. Giubbotti antiproiettile – tranne quelli prodotti secondo norme o specificazioni militari – e loro componenti appositamente progettate 16. Qualsiasi veicolo utilitario a quattro ruote motrici che possa essere utilizzato come fuoristrada e abbia una protezione balistica, di serie o aggiunta; armature profilate per detti veicoli 17. Idranti e loro componenti appositamente progettate o modificate 18. Veicoli muniti di idranti 19. Veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettate o modificate a tale scopo 20. Apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa; loro componenti appositamente progettate 21.
Ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettati per immobilizzare gli esseri umani, eccetto: – le manette le cui dimensioni totali, compresa la catena, non superano i 240 mm in posizione chiusa 22. Apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti (quali i gas lacrimogeni o i gas irritanti); loro componenti appositamente progettate 23. Apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante scariche elettriche (compresi i manganelli a scariche elettriche, gli scudi a scariche elettriche, i fucili a proiettili di gomma e i fucili a proiettili elettrici [taser]); loro componenti specificamente progettate o modificate a tale scopo 24. Apparecchiature elettroniche per l’individuazione degli esplosivi nascosti e loro componenti appositamente progettate, tranne: – gli apparecchi d’ispezione televisivi o a raggi x 25. Apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali; loro componenti appositamente progettate 26. Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi i dispositivi d’innesco, i detonatori, gli accenditori, gli acceleratori di accensione e le micce detonanti e le loro componenti appositamente progettate, tranne: – quelli specificamente progettati per un uso commerciale specifico consistente nell’azionamento o nel funzionamento di altri apparecchi o dispositivi non destinati a provocare esplosioni (p. es. i dispositivi per gonfiare gli airbag e i dispositivi di protezione di sovratensione degli elementi attivanti di sprinkler antincendio) 27. Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l’eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne: – le custodie delle bombe e – i contenitori di oggetti di cui si conosce o si sospetta la natura di esplosivi di fabbricazione artigianale 28. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d’immagine o sensori a stato solido destinati a questi scopi 29. Carica esplosiva a taglio lineare 30.
Esplosivi e sostanze collegate, come segue: – amatolo – nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto) – nitroglicole – tetranitrato di pentaeritrite (PETN) – cloruro di picrile – trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile) –2,4,6-trinitrotoluene (TNT) 31. Software specificamente progettato per gli equipaggiamenti elencati e tecnologia necessaria
Allegato 2
(art.2 cpv.1 e 2 nonché art. 4 cpv. 1) Elenco delle persone interessate dalle sanzioni finanziarie e dal divieto di entrata e transito in Svizzera 1. Mugabe Robert Gabriel Presidente, nato il 21.2.1924 a Kutama 2. Utete Charles Capogabinetto, nato il 30.10.1938 3. Mnangagwa Emmerson Portavoce del Parlamento, nato il 15.9.1946 4. Nkomo John Ministro degli interni, nato il 22.8.1934 5. Goche Nicholas Ministro della sicurezza, nato l’1.8.1946 6. Manyika Elliot Ministro della gioventù, nato il 30.7.1955 7. Moyo Jonathan Ministro dell’informazione, nato il 12.1.1957 8. Charamba George Segretario permanente e portavoce del ministro dell’informazione 9. Chinamasa Patrick Ministro della giustizia, nato il 25.1.1947 10. Made Joseph Ministro dell’agricoltura, nato il 21.11.1954 11. Chombo Ignatius Ministro degli enti locali, nato l’1.8.1952 12. Mudenge Stan Ministro degli affari esteri, nato il 17.12.1941, Riserva di Zimutu 13. Chiwewe Willard Segretario principale del ministero degli affari esteri, nato il 19.3.1949 14. Zvinavashe Vitalis Generale (CSM), nato nel 1943 15. Chiwenga Constantine Luogotenente generale (Esercito), nato il 25.8.1956 16. Shiri Perence Generale (Forze aeree), nato l’1.11.1955 17. Chihuri Augustine Commissario (Polizia), nato il 10.3.1953 18. Muzonzini Elisha Brigadiere generale (Servizi d’informazione), nato il 24.6.1957 19. Zimonte Paradzai Direttore penitenziario 20. Sekeramayi Sidney Ministro della difesa, nato il 30.3.1944