RU 2003 1022
Traduzione1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania
che modifica l’Accordo del 13 novembre 1969
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania
che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria
in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione
Concluso l’8 luglio 1999 Approvato dall’Assemblea federale il 26 settembre 20002 Ratificato con strumenti scambiati il 15 gennaio 2002 Entrato in vigore il 1° marzo 2002
La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania,
considerato l’Accordo sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria concluso a Berna il 27 aprile 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, nell’intento di semplificare ulteriormente le loro relazioni nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Modifica dell’Accordo tra la Svizzera e la Germania che completa alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria
L’Accordo del 13 novembre 19694 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione è modificato come segue: (1) Dopo l’articolo III è introdotto il seguente articolo III A:
«Art. III A (ad articolo 7 della Convenzione)
a) Gli uffici competenti di uno Stato contraente possono inviare, nell’ambito del perseguimento di reati e di violazioni dell’ordine pubblico, per i quali nell’altro Stato è accordata l’assistenza giudiziaria, atti giudiziari e altri documenti amministrativi direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell’altro Stato contraente. Gli Stati contraenti si scam-
Dal testo originale tedesco (AS 2003 1022).
biano un elenco degli atti amministrativi che possono essere trasmessi in tal modo.
I documenti o perlomeno i passaggi essenziali sono redatti nella lingua ufficiale parlata nel luogo di consegna del destinatario o nella lingua ufficiale degli Stati contraenti parlata dal destinatario oppure sono tradotti in una di queste lingue.
Gli articoli 8, 9 e 12 della Convenzione si applicano anche in caso di citazione a comparire trasmessa per posta.»
(2) L’articolo VIII paragrafo2 è riformulato come segue: «Le domande intese al trasferimento o al transito di persone detenute sono trasmesse, da un lato, dai ministri di giustizia dei «Laender» («Landesjustizverwaltungen») della Repubblica federale di Germania, dall’altro, dall’Ufficio federale di polizia della Confederazione Svizzera. In casi urgenti può essere contemporaneamente trasmesso un duplicato della domanda per la via prevista nel paragrafo 1.»
Art. 2 Rapporto con l’Accordo modificato
L’Accordo del 13 novembre 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione e il presente accordo si interpretano e si applicano come un’unica Convenzione.
Art. 3 Messa in vigore
(1) Il presente accordo deve essere ratificato; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berlino, il più presto possibile. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio dei rispettivi strumenti di ratifica. (2) La registrazione dell’accordo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite secondo l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite5 sarà curata da parte tedesca.
Fatto a Berna, l’8 luglio 1999, in due originali in lingua tedesca.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica federale di Germania: Peter Huber Klaus Bald