RU 2003 1069

Decreto federale
concernente due Accordi di riassicurazione in materia di garanzia
dei rischi delle esportazioni, l’uno fra la Svizzera e la Francia,
l’altro fra la Svizzera e l’Austria

del 14 marzo 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio allegato al rapporto del 9 gennaio 20022 sulla politica economica esterna 2001,
decreta:

Art. 1

L’Accordo di riassicurazione reciproca tra l’Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo, che agisce per la Confederazione Svizzera, e la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur, Parigi, che agisce per conto dello Stato francese, è approvato.

L’Accordo di riassicurazione reciproca tra l’Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo, che agisce per la Confederazione Svizzera, e la società anonima austriaca Österreichische Kontrollbank AG, Vienna, che agisce per conto della Repubblica d’Austria, è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli Accordi e a metterli in vigore.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 6 marzo 2002 Consiglio degli Stati, 14 marzo 2002 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz