RU 2003 1728

Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

Modifica del 22 marzo 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20011,
decreta:

I

La legge del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 1 cpv.3

Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA3 non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.

Art. 1a cpv.2

La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del

Art. 3 Calcolo dei contributi e aliquote di contribuzione

I contributi sono calcolati per ogni rapporto di lavoro sul salario determinante giusta la legislazione AVS.

L’aliquota di contribuzione ammonta al 2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di pagare i contributi (art. 6 LAVS4 pagano il contributo intero.

Qualora la durata dell’occupazione sia inferiore a un anno, l’importo annuo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale determina il tasso di conversione.

Art. 4 e 4a

Art. 7 cpv.1 e 2 lett. b

Per prevenire e combattere la disoccupazione, l’assicurazione versa contributi finanziari in favore di:

  1. una consulenza e un collocamento efficienti;

  2. provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per gli assicurati;

  3. altri provvedimenti nel quadro della presente legge.

Essa versa le seguenti prestazioni:

b. abrogata

Art. 9 cpv.4

Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.

Art. 9a Termini quadro dopo l’avvio di un’attività indipendente senza l’aiuto dell’assicurazione contro la disoccupazione

Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto le prestazioni previste negli articoli 71a–71d è prolungato di due anni se:

  1. l’assicurato intraprende l’attività lucrativa indipendente durante un termine quadro; e

  2. al momento in cui cessa l’attività lucrativa indipendente e a causa di questa attività, l’assicurato non adempie i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.

Il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto prestazioni è prolungato della durata dell’attività indipendente, ma al massimo di due anni.

Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.

Art. 9b Termini quadro in caso di periodo educativo

Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è prolungato di due anni se:

a. un termine quadro correva all’inizio del periodo in cui l’assicurato si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni; e

b. al momento del riannuncio, l’assicurato non ha adempiuto i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.

Se all’inizio del periodo in cui si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni non correva alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è di quattro anni.

La nascita di un nuovo figlio comporta un prolungamento di due anni al massimo del termine quadro di cui al capoverso2.

I capoversi 1–3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo, a uno solo dei due genitori e per un solo figlio.

Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il prolungamento dei termini quadro di cui ai capoversi1 e 2 è applicabile anche in caso di collocamento di fanciulli in vista dell’adozione.

Art. 11 cpv.2

Art. 11a Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro

La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento del rapporto di

Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui all’articolo3 capoverso2.

Il Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate alla previdenza professionale.

Art. 13 cpv.1 e 2bis–5

Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.

Per impedire la riscossione ingiustificata e simultanea di prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale e di indennità di disoccupazione, il Consiglio federale può derogare alle regole concernenti il computo dei periodi di contribuzione per le persone che sono state pensionate prima del raggiungimento dell’età di cui all’articolo 21 capoverso 1 LAVS5, ma che intendono continuare a esercitare un’attività lucrativa dipendente.

IlConsiglio federale può disciplinare il computo e la durata dei periodi di contribuzione tenendo conto delle condizioni particolari degli assicurati divenuti disoccupati alla fine di un’attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata.

I particolari sono disciplinati mediante ordinanza.

Art. 14 cpv. 4–5bis

Art. 15 cpv.1

Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

Art. 17 cpv.2 e 3 lett. a e b

L’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

L’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

  1. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;

  2. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso5; e

Art. 18 rubrica e cpv. 2–5

Periodi di attesa

Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) possono riscuotere per la prima volta l’indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa di12 mesi al massimo stabilito dal Consiglio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di attesa generale fissato nel capoverso1.

Se l’assicurato diventa disoccupato alla fine di un’attività stagionale o alla fine di un’attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale.

e 5 Abrogati

Art. 18a Periodo di controllo

Il Consiglio federale stabilisce il periodo di controllo.

Art. 18b Lavoratori a domicilio

Il Consiglio federale disciplina in che modo deve essere determinato il diritto all’indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all’ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

Art. 18c Prestazioni di vecchiaia

Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dall’indennità di disoccupazione.

Il capoverso1 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, da un’assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia.

Art. 19

Art. 22 cpv.2 lett. b e 3

Ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e 3 Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS.

Art. 22a cpv.1 e 4 primo periodo

L’indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della

Inoltre, la cassa deduce dall’indennità due terzi al massimo del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa, con il terzo a suo carico, all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. …

Art. 23 cpv. 2bis,4 e 5

Se persone che sono state esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno esercitato un’attività soggetta a contribuzione per almeno12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato è calcolato in base al salario percepito e all’importo forfetario ridotto proporzionalmente al tasso di occupazione.

Se il calcolo del guadagno assicurato si basa su un guadagno intermedio che l’assicurato ha ottenuto durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (art.9 cpv. 3), i pagamenti compensativi (art. 24) sono presi in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato come se fossero soggetti a contribuzione, per quanto il guadagno intermedio raggiunga il limite minimo conformemente al capoverso1.

L’importo dei pagamenti compensativi da prendere in considerazione non deve superare l’importo del guadagno intermedio ottenuto durante il periodo di controllo.

Art. 24 cpv.1, 2, 3bis e 4

È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

Abrogato

Per i rapporti di lavoro ripresi entro un anno dalle due parti o continuati dopo una disdetta causata da una modifica del contratto di lavoro, il Consiglio federale decide sulla computabilità del guadagno intermedio.

Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi12 mesi di un’attività lucrativa secondo il capoverso1; esso sussiste durante due anni al massimo nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli o che hanno più di 45 anni.

Art. 27 Numero massimo di indennità giornaliere

Entro il termine quadro per la riscossione (art.9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art.9 cpv. 3).

L’assicurato ha diritto a:

  1. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di12 mesi in totale;

  2. 520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di18 mesi;

  3. 520 indennità giornaliere al massimo se: 1. riceve una rendita di invalidità dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e 2. può comprovare un periodo di contribuzione di almeno18 mesi.

Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 260 indennità giornaliere al massimo.

In un Cantone colpito da una disoccupazione elevata, il Consiglio federale può, su richiesta del Cantone interessato, aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere di cui al capoverso2 lettera a se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del 20 per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi. Tale provvedimento può essere applicato anche solo a una regione rilevante del Cantone.

Art. 28 cpv.1, 1bis e 2

Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA7, infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.

Le assicurate la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta dopo il parto hanno diritto a 40 indennità giornaliere supplementari. La limitazione della durata di riscossione a 30 giorni non è applicabile.

Le indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennità di disoccupazione.

Art. 29 cpv.1

Se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo11 capoverso3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione.

Art. 30 cpv.1 lett. d e g nonché cpv.3 quarto periodo

L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se:

  1. non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo;

  2. durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente.

... L’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione.

Art. 30a

Art. 31 cpv. 1bis

Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un’analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

Art. 43 cpv.3

Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un termine di attesa di tre giorni al massimo fissato dal Consiglio federale.

Art. 52 cpv.1

L’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo3 capoverso2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

Art. 58 Moratoria concordataria

In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia ai lavoratori che hanno lasciato l’impresa.

Titolo prima dell’art. 59

Capitolo 6 Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 59 Principi

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

  1. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

  2. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

  3. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

  4. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

  1. i presupposti del diritto secondo l’articolo8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

  2. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

Art. 59a rubrica, frase introduttiva e lett. a e c

Valutazione dei bisogni e delle esperienze L’ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi competenti, affinché:

  1. la necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente anche riguardo alle loro ripercussioni per appartenenza a un sesso;

  2. le esperienze fatte in Svizzera e all’estero siano oggetto di valutazioni, tali da permettere di raccomandare provvedimenti concreti ai servizi competenti; è data la priorità ai provvedimenti in favore dei giovani e delle donne disoccupati nonché degli assicurati disoccupati di lungo periodo.

Art. 59b Prestazioni in caso di partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

L’assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 71a.

Il Consiglio federale fissa un’indennità giornaliera minima per gli assicurati che partecipano a un programma di occupazione ai sensi dell’articolo 64a capoverso 1 lettera a o b con una quota di formazione del 40 per cento al massimo. Se la quota di formazione è inferiore al 100 per cento, l’indennità giornaliera minima è ridotta in proporzione.

L’assicurazione accorda inoltre:

  1. assegni per il periodo di introduzione (art. 65);

  2. assegni di formazione (art. 66a);

  3. sussidi per le spese degli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali (art. 68).

Art. 59c Competenza e procedura

Le domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro devono essere previamente presentate con motivazione al servizio competente.

Il servizio competente decide in merito alle domande di sussidio relative a provvedimenti speciali di cui agli articoli 65–71d e alle domande relative a provvedimenti individuali di formazione.

Trasmette all’ufficio di compensazione le domande relative a provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione, con il suo parere. L’Ufficio di compensazione decide in merito alla concessione di sussidi. Presenta periodicamente un rapporto alla commissione di sorveglianza.

Se un provvedimento inerente al mercato del lavoro è organizzato a livello nazionale, la domanda di sussidio deve essere presentata direttamente all’ufficio di compensazione.

Il Consiglio federale può autorizzare l’ufficio di compensazione a delegare ai servizi competenti la decisione in merito alle domande di sussidio per provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione fino a un importo massimo da esso fissato. A tal fine, può emanare direttive per il controllo di qualità dei provvedimenti di formazione.

Art. 59d Prestazioni per persone che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate

Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all’articolo 62 capoverso2 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un’attività lucrativa dipendente.

I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui al capoverso 1 sono assunti per l’80 per cento dall’assicurazione e per il 20 per cento dai Cantoni.

Titolo prima dell’art. 60

Sezione 2 Provvedimenti di formazione

Art. 60 Partecipazione a provvedimenti di formazione

Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

  1. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso1;

  2. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso2.

Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 20028 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente.

Art. 61 Sussidi agli organizzatori di provvedimenti di formazione

L’assicurazione può accordare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni delle parti sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private sussidi alle spese di organizzazione di provvedimenti di formazione secondo l’articolo 60.

I sussidi sono accordati solo se i provvedimenti di formazione:

  1. sono organizzati in modo conforme allo scopo e tenuti da specialisti; e

  2. sono aperti a tutte le persone che hanno l’età e la preparazione richieste.

Art. 62 Estensione delle prestazioni

L’assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate necessarie per l’organizzazione di corsi collettivi, di aziende di esercitazione e di pratiche di formazione. Può modulare il rimborso in funzione dei risultati di questi provvedimenti.

Rimborsa ai partecipanti le spese comprovate di partecipazione.

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 63 e 64

Titolo prima dell’art. 64a

Sezione 3 Provvedimenti di occupazione

Art. 64a Programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali e semestri di motivazione

Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell’ambito di:

  1. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l’economia privata;

  2. pratiche professionali in imprese o nell’amministrazione;

  3. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell’obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione.

L’articolo16 capoverso2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso1 lettera a.

L’articolo16 capoverso2 lettere c, e–h è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso1 lettera b.

Gli articoli16 capoverso2 lettera c e 59d capoverso1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso1 lettera c.

Art. 64b Estensione delle prestazioni

L’assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate necessarie per l’esecuzione dei provvedimenti di occupazione. Può modulare il rimborso in funzione dei risultati di questi provvedimenti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Il Consiglio federale può emanare, per un’occupazione temporanea nell’ambito di periodi di pratica professionale, prescrizioni minime sulla partecipazione finanziaria del datore di lavoro.

Titolo prima dell’art. 65

Sezione 4 Provvedimenti speciali

Art. 65 rubrica e lett. a

Assegni per il periodo d’introduzione …

a. abrogata

Art. 65a

Art. 66 rubrica

Ammontare e durata degli assegni d’introduzione

Art. 66a rubrica e cpv.1 lett. a,2 e 4

Assegni di formazione 1…

a. abrogata 2 L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso1.

Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione.

Art. 66b

Art. 66c cpv.1 secondo periodo,3 e 4

… Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

La cassa paga gli assegni di formazione direttamente al lavoratore, versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata.

Art. 67

Titolo prima dell’art. 68

Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto

L’assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:

  1. non è stato possibile procurare loro un’occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e

  2. hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell’articolo13.

Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.

Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività.

Art. 69 Sussidio per gli assicurati pendolari

Il sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio.

Art. 70 Sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali

Il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa.

Art. 71

Titolo prima dell’art. 71a

Art. 71a rubrica e cpv.1

Sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa indipendente

L’assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un’attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.

Art. 71b cpv.1 lett. a e b, cpv.2 e 3

Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell’articolo 71a capoverso 1 se:

  1. senza colpa propria, sono disoccupati;

  2. abrogata 2 Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso1 lettere a e c ed entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata presentano alla cooperativa di fideiussione un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall’articolo 71a capoverso2.

Durante la fase di progettazione l’assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l’articolo17.

Art. 71c

Art. 71d Conclusione della fase di progettazione

Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell’ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve informare il servizio competente se intraprende un’attività lucrativa indipendente. L’obbligo di comunicazione incombe alla cooperativa di fideiussione se l’assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione.

Se l’assicurato intraprende un’attività lucrativa indipendente, per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere si applica un termine quadro di quattro anni. Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.

Titolo prima dell’art. 72

Art. 72 –72c

Titolo prima dell’art. 73

Capitolo 7 Altri provvedimenti

Art. 73 cpv.2 e 3

La commissione di sorveglianza decide in merito ai sussidi. Essi coprono dal 20 al 50 per cento dei costi computabili. Il Consiglio federale determina i costi computabili.

L’ufficio di compensazione può, con il consenso della commissione di sorveglianza, conferire direttamente mandati di ricerca. Esso copre la totalità dei costi a meno che non abbia convenuto di ripartirli con altri servizi.

Art. 73a Valutazione

Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l’ufficio di compensazione provvede affinché sia verificata l’efficacia dei provvedimenti dell’assicurazione. I risultati principali di queste valutazioni sono comunicati al Consiglio federale e pubblicati.

Art. 74 e 75

Art. 75a Progetti pilota

Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l’ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono essere autorizzati sempre che servano a:

  1. sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

  2. mantenere posti di lavoro esistenti; o

  3. reintegrare disoccupati.

I provvedimenti previsti nel capoverso1 lettera a non possono derogare agli arti-

I provvedimenti previsti nel capoverso1 lettere b e c non possono derogare agli articoli 1a–6,16, 51–58 e 90–121.

I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.

Art. 75b Introduzione di nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Il Consiglio federale può introdurre, per un periodo di quattro anni al massimo, i nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro realizzati nell’ambito di progetti pilota conformemente all’articolo 75a e dimostratisi efficaci.

Titolo prima dell’art. 76

Titolo quarto: Organizzazione

Capitolo 1 Organi di esecuzione

Art. 76 cpv.1

Sono incaricati dell’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione:

  1. le casse di disoccupazione pubbliche e quelle private riconosciute (art. 77–82);

  2. l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, con il fondo di compensazione (art. 83 e 84);

  3. gli organi di esecuzione designati dai Cantoni: il servizio cantonale (art. 85), gli uffici regionali di collocamento (URC, art. 85b) e il servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizio

  4. le commissioni tripartite (art. 85d);

  5. le casse di compensazione AVS (art. 86);

  6. l’ufficio centrale di compensazione dell’AVS (art. 87);

  7. i datori di lavoro (art. 88);

  8. la commissione di sorveglianza (art. 89).

Art. 77 cpv.3

Art. 78 Casse private

Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, d’importanza nazionale, regionale o cantonale, possono istituire casse private separatamente o in comune. Devono chiederne il riconoscimento all’ufficio di compensazione. Le casse sono riconosciute se i titolari offrono la garanzia di una gestione corretta e razionale.

Le casse private possono limitare il loro campo d’attività a una regione determinata oppure a una cerchia determinata di persone o di professioni.

Art. 79 cpv.1 secondo periodo e 3 primo periodo

... Essi devono sottoporre il regolamento all’ufficio di compensazione, per approvazione.

Le operazioni di pagamento delle casse private devono svolgersi, eccettuati i pagamenti in contanti, attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a tale scopo. ...

Art. 80 cpv.1 primo periodo e cpv.2 frase introduttiva

Le casse private possono rinunciare al riconoscimento mediante comunicazione scritta all’ufficio di compensazione. …

L’ufficio di compensazione può revocare il riconoscimento alle casse private se: ...

Art. 81 cpv.1 lett. e nonché cpv.2 frase introduttiva

Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti:

e. rendono periodicamente conto secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione.

La cassa può sottoporre un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio: …

Art. 82 cpv.5

Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il titolare per il rischio di responsabilità. Può concludere un’assicurazione contro i rischi di responsabilità per il titolare. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell’indennità per il rischio di responsabilità.

Art. 83 cpv.1 lett. k, m e s nonché cpv.2 lett. c–e

L’ufficio di compensazione:

  1. prende le decisioni giusta l’articolo 59c capoverso3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b;

  2. decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

  3. statuisce sui casi di cui all’articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale.

Esso sottopone alla commissione di sorveglianza:

  1. rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

  2. le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73);

  3. i rendiconti previsti nell’articolo 59c capoverso3.

Art. 83a Revisione e controllo dei datori di lavoro

L’ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie.

Sono fatte salve le decisioni secondo l’articolo 82 capoverso3 e 85g capoverso2.

In materia di controllo dei datori di lavoro decide l’ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell’incasso.

Art. 84 cpv.4

Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, esso dev’essere collocato per conto dell’assicurazione contro la disoccupazione, in modo da garantire sufficienti liquidità, la sicurezza degli investimenti e un reddito conforme alle condizioni di mercato.

Art. 85 cpv.1 lett. h–k

I servizi cantonali:

  1. esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c cpv. 3) e si adoperano affinché l’offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata ai bisogni;

  2. esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli 36 capoverso4, 45 capoverso4 e 59c capoverso2;

  3. fanno periodicamente rapporto all’ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

  4. rendono periodicamente conto alla commissione di sorveglianza, secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione, delle spese amministrative del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Art. 85b cpv.1 e 4

I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo17 capoverso2.

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento.

Art. 85c Servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Ogni Cantone può istituire al massimo un servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Può affidargli compiti del servizio cantonale.

Art. 85d Commissioni tripartite

Le commissioni tripartite prestano consulenza agli uffici regionali di collocamento nelle loro attività e danno la loro approvazione conformemente all’articolo16 capoverso2 lettera i.

I Cantoni designano le commissioni tripartite competenti per ogni ufficio regionale di collocamento. Queste si compongono di un egual numero di rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dell’autorità del mercato del lavoro. Ne fanno parte, con voto consultivo, anche un rappresentante della cassa pubblica e un rappresentante dell’autorità cantonale incaricata della formazione professionale.

Le commissioni tripartite hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte dagli uffici regionali di collocamento.

D’intesa con le parti sociali, i Cantoni possono affidare alle commissioni tripartite i compiti di cui all’articolo 85.

I rappresentanti delle parti sociali nelle commissioni tripartite si adoperano affinché le loro organizzazioni approntino un’offerta sufficiente di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Art. 85e Promovimento della collaborazione intercantonale

Diversi Cantoni possono, con l’approvazione dell’ufficio di compensazione, gestire in comune un servizio cantonale per il loro territorio, uffici regionali di collocamento e servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Il Consiglio federale e l’ufficio di compensazione impartiscono ai Cantoni condizioni quadro in materia di gestione e di finanze, al fine di promuovere la collaborazione intercantonale.

Art. 85f Promovimento della collaborazione interistituzionale

I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con:

  1. gli uffici di orientamento professionale;

  2. i servizi sociali;

  3. gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;

  4. gli organi di esecuzione dell’assicurazione invalidità e dell’assicurazione contro le malattie;

  5. gli organi di esecuzione della legislazione sull’asilo;

  6. le autorità cantonali incaricate della formazione professionale;

  7. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);

  8. altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati.

In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA9, gli organi di cui al capoverso1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 35a capoverso1 della legge del 6 ottobre 198910 sul collocamento se:

  1. la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e

  2. gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA) nella misura in cui:

  1. non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e

  2. le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l’organo che assicura il finanziamento: 1. per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l’interessato, e 2. per stabilire le pretese dell’interessato nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione invalidità.

Lo scambio di dati ai sensi del capoverso3 può aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in deroga all’articolo 32 LPGA, anche oralmente in casi specifici. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.

Art. 85g Responsabilità dei Cantoni nei confronti della Confederazione

Il Cantone risponde nei confronti della Confederazione dei danni che i suoi servizi cantonali, uffici regionali di collocamento, servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, commissioni tripartite o uffici del lavoro dei suoi Comuni hanno causato mediante reati o violazione intenzionale o colposa delle prescrizioni.

L’ufficio di compensazione fa valere mediante formale decisione i suoi diritti al risarcimento dei danni. Può rinunciarvi in caso di colpa lieve.

I versamenti effettuati dal Cantone sono accreditati al fondo di compensazione.

La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emana una decisione entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.

Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. Può concludere un’assicurazione contro i rischi di responsabilità per il titolare. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell’indennità per il rischio di responsabilità.

Art. 85h Responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati e di terzi

Gli assicurati o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo l’articolo 78 LPGA11 all’autorità cantonale competente; quest’ultima statuisce sulle domande mediante formale decisione.

La responsabilità si estingue se l’assicurato o il terzo leso non presenta la sua domanda entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.

Art. 88 cpv.2, 2bis e 2ter

I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che essi stessi o persone da loro incaricate cagionano intenzionalmente o per negligenza. È applicabile per analogia l’articolo 82 capoversi3 e 4.

Se la riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro, queste spese sono a carico dei datori di lavoro.

Se il datore di lavoro ha ottenuto indebitamente indennità per lavoro ridotto o per intemperie, l’ufficio di compensazione può decidere, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA12, di fargli pagare un importo fino al doppio delle prestazioni riscosse. La cassa è incaricata dell’incasso.

Art. 89 cpv. 2–4 primo periodo

Assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell’assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove si tratti di modificare le aliquote di contribuzione, nel qual caso ha essa stessa diritto di proposta, o di determinare le spese amministrative computabili delle casse, dei servizi cantonali, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Assiste il Consiglio federale nell’elaborazione dei testi legislativi e può presentargli proposte, segnatamente nel campo dei provvedimenti inerenti al mercato del

Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro (art. 73 cpv. 2). …

Art. 90 Fonti di finanziamento

L’assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con:

  1. i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 3);

  2. una partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

  3. i redditi del patrimonio del fondo di compensazione.

Art. 90a Partecipazione della Confederazione

La partecipazione prevista nell’articolo 90 lettera b ammonta allo 0,15 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.

Art. 90b Equilibrio annuale dei conti

Se i mezzi previsti ai sensi dell’articolo 90 non bastano a coprire le spese dell’assicurazione, la Confederazione concede mutui di tesoreria a condizioni di mercato conformemente all’articolo 36 della legge federale del 6 ottobre 198913 sulle finanze della Confederazione.

Art. 90c Rischio congiunturale

Se, alla fine dell’anno, il livello d’indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Aumenta dapprima l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo3 capoverso2 dello 0,5 per cento al massimo e il salario soggetto a contribuzione sino a due volte e mezzo il guadagno assicurato. Il contributo riscosso sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo non può superare l’1 per cento.

Se, alla fine dell’anno, il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio di2 miliardi di franchi necessario per la gestione, raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale riduce, entro un anno, l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo3 capoversi 2 e 3. Riduce inoltre contemporaneamente e nella stessa proporzione la partecipazione della Confederazione fissata nell’articolo 90 lettera b e la partecipazione dei Cantoni fissata nell’articolo 92 capoverso 7bis. Può rinunciare a ridurre l’aliquota di contribuzione se le previsioni congiunturali lasciano presagire un aumento forte e incombente della disoccupazione. Se il livello del capitale proprio peggiora nuovamente, il Consiglio federale può aumentare l’aliquota di contribuzione sino agli importi massimi fissati nell’articolo3 capoversi2 e 3.

Art. 92 cpv.7 e 7bis

Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni le spese computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall’adempimento dei compiti secondo l’articolo 85 capoverso1 lettere d, e nonché g-k, dall’esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l’articolo 85b e dall’esercizio dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente all’articolo 85c. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, le spese computabili. Tiene debitamente conto delle spese per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro, dei rischi di responsabilità (art. 85g) e delle spese supplementari temporanee dovute alla collaborazione intercantonale (art. 85e) e interistituzionale (art. 85f). Le spese computabili sono rimborsate in funzione dell’effetto delle prestazioni fornite. Il DFE può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.

I Cantoni partecipano alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro con un contributo pari allo 0,05 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. Il Consiglio federale fissa le quote a carico dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione che tenga conto della capacità finanziaria e del numero annuale di giorni di disoccupazione controllata. La quota a carico dei Cantoni è dedotta dall’importo che è loro rimborsato conformemente al capoverso7.

Art. 94 Compensazione

Le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell’AVS, dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare, al servizio civile o alla protezione civile, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie, nonché di prestazioni complementari dell’AVS/AI e di assegni familiari previsti dalla legge.

Se una cassa ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un’altra assicurazione sociale, quest’ultima non può più liberarsi versando le prestazioni all’assicurato. Questa regola vale anche nel caso inverso.

Art. 95 cpv. 1bis e 1ter

L’assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare, al servizio civile e alla protezione civile, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall’assicurazione contro la disoccupazione. In deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA14, l’importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.

La cassa che ha versato prestazioni finanziarie per provvedimenti di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione che avrebbero dovuto essere versate da un’altra assicurazione sociale chiede la restituzione delle proprie prestazioni a quest’ultima.

Art. 100 cpv.1 primo periodo e 4

Nei casi di cui agli articoli 36 capoverso4, 45 capoverso4, 59c nonché nei casi particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione. …

Le opposizioni, i ricorsi o i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni prese conformemente agli articoli15 e 30 non hanno effetto sospensivo.

Art. 105 quinto comma

… è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale15 commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a

000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.

Art. 106 quinto comma

… chiunque, nella sua qualità di impiegato di una cassa o di un organo di esecuzione cantonale espone intenzionalmente, nei conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto, oppure …

Art. 110a –112

II

Modifica del diritto vigente La legge federale del 6 ottobre 198916 sul collocamento è modificata come segue:

Art. 35a rubrica e cpv.1, 1bis e 1ter

Collaborazione interistituzionale e collaborazione con collocatori privati

Ai fini della collaborazione interistituzionale prevista nell’articolo 85f della legge del 25 giugno 198217 sull’assicurazione contro la disoccupazione, gli uffici di orientamento professionale, i servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni, gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, dell’assicurazione invalidità, dell’assicurazione contro le malattie e della legislazione sull’asilo, le autorità cantonali incaricate della formazione professionale, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, nonché altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare i dati utili del sistema d’informazione se:

a. la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e

b. gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto nell’ambito della collaborazione interistituzionale nella misura in cui:

  1. non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e

  2. le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l’organo che assicura il finanziamento: 1. per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l’interessato, e 2. per stabilire le pretese dell’interessato nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione invalidità.

Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 1bis può aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in casi specifici, anche oralmente. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.

III

Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2002

Fino al 31 dicembre 2003 l’aliquota di contribuzione di cui all’articolo3 capoverso2 ammonta al 3 per cento.

Fino al 31 dicembre 2003, l’aliquota di contribuzione sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato secondo l’articolo3 capoverso2 e due volte e mezzo questo importo ammonta al 2 per cento.

Se si prevede di estinguere i debiti nel corso del 2003, a partire dal 1° gennaio 2003 il Consiglio federale può ridurre proporzionalmente le aliquote di contribuzione di cui ai capoversi1 e 2.

IV

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Può anticipare la messa in vigore del capoverso3 della disposizione transitoria.

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2002 Consiglio nazionale, 22 marzo 2002 Il presidente: Anton Cottier La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

La presente legge è stata accettata dal popolo il 24 novembre 2002.18

La presente legge entra in vigore il 1o luglio 2003.

28 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz