RU 2003 1998

Ordinanza
sui pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 2 luglio 2003

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura è modificata come segue:

Art. 73 cpv. 10

In deroga all’articolo 45 capoverso 2 lettera c (zone di montagna III e IV), nel 2003 il primo sfalcio non può essere effettuato prima del 5 luglio.

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2003.

2 luglio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz