RU 2003 2003
Ordinanza
che fissa i contributi versati dalla Confederazione
per la lana indigena della tosatura primaverile 2003
del 17 giugno 2003
Il Dipartimento federale dell’economia,
visti gli articoli 3 e 5 dell’ordinanza del 7 luglio 19711 sull’utilizzazione della lana di pecora indigena,
ordina:
Art. 1
Per la lana di pecora non lavata, della tosatura primaverile 2003, l’ammontare del contributo federale è stabilito come segue:
Qualità il kg fr.
di colore unitario, bianca 2.00 TW bianca 2.00 di colore unitario, bruna1.70 di colore miscelato1.10
Art. 2
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003.
17 giugno 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss RS 916.361.1