RU 2003 213
Ordinanza
dell’Ufficio federale della protezione civile
del 12 dicembre 2002
L’Ufficio federale della protezione civile, visto l’articolo 5 capoverso2 lettera a della legge sulla protezione civile del 17 giugno 19941 (LPCi),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’istruzione del personale insegnante della protezione civile.
Art. 2 Modalità d’istruzione
L’istruzione del personale insegnante della protezione civile è strutturata in moduli.
I moduli possono essere frequentati:
singolarmente quale istruzione e perfezionamento individuale;
come parte integrante di iter d’istruzione composti da più moduli.
Sezione 2 Moduli
Art. 3 Definizione e contenuto
I moduli costituiscono delle unità didattiche distinte e ben definite. I moduli più voluminosi possono essere suddivisi in più parti.
I moduli sono improntati sulla formazione degli adulti nel campo della protezione civile, in particolare nei settori conoscenze di base, aiuto alla condotta, protezione e assistenza e sostegno.
Art. 4 Descrizione dei moduli
Di ogni modulo esiste una descrizione. Questa viene allestita dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (Ufficio federale) per l’anno successivo al più tardi durante la settimana 32.
La descrizione dei moduli riporta in particolare le informazioni seguenti:
condizioni d’ammissione;
competenze;
obiettivi e contenuti;
validità;
modalità di valutazione.
Per ogni modulo, dai partecipanti possono essere pretese prestazioni individuali del seguente tipo:
esami scritti;
esami orali;
lavori scritti;
stage, come interventi quale docente di classe;
prestazioni individuali nell’ambito di lavori di gruppo;
una combinazione delle prestazioni individuali sopra elencate.
Il capo dell’istruzione del personale insegnante determina il tipo di prestazioni individuali da fornire nei singoli moduli.
Sezione 3 Valutazione delle prestazioni
Art. 5 Principio
I risultati conseguiti dai partecipanti di un modulo vengono controllati grazie alla valutazione delle prestazioni.
Art. 6 Valutazione delle prestazioni individuali
Le prestazioni individuali sono valutate con note intere e mezze note su una scala da
a 6. La nota 6 è la migliore, la nota1 la peggiore.
Art. 7 Metro di valutazione
Le note utilizzate hanno il seguente significato:
= ottimo 4 = sufficiente 2 = cattivo
= buono 3 = insufficiente 1 = inaccettabile
Art. 8 Prestazioni individuali non fornite
Le prestazioni individuali non fornite senza motivazione vengono valutate con la nota1.
In caso di prestazioni non fornite previa motivazione, l’insegnante competente decide se la prestazione va recuperata o meno.
Le prestazioni non fornite sono motivate se il partecipante non ha la possibilità di fornirle per motivi estranei alla sua volontà, ad esempio in caso di incidente, malattia o decesso in famiglia.
In caso di controversia la decisione spetta al capo dell’istruzione del personale insegnante.
Art. 9 Azioni disoneste
La conseguenza di un’azione disonesta è una valutazione con la nota1.
Art. 10 Valutazione
Un modulo viene considerato come frequentato con successo se la media matematica delle prestazioni individuali, arrotondata ad una nota intera o ad una mezza nota, è almeno pari a4 e la nota ottenuta allo stage è almeno pari a4.
Per i moduli frequentati con successo sono assegnati crediti di punto nella misura definita nella descrizione del modulo.
Non sono assegnati crediti di punto per moduli non superati.
Art. 11 Attestazione
Per ogni modulo frequentato i partecipanti ottengono un’attestazione. I crediti di punto ottenuti sono registrati in un libretto d’attestazione.
Art. 12 Ripetizione di un modulo
Un modulo può essere ripetuto una sola volta.
Sono esclusi da questa limitazione i moduli che per motivi di forza maggiore sono stati frequentati solo in parte.
Chi ripete un modulo è tenuto a fornire tutte le prestazioni individuali richieste.
Art. 13 Competenze
Le decisioni relative al contenuto delle prestazioni individuali, allo svolgimento degli esami e alla valutazione delle prestazioni individuali competono al docente che insegna il modulo.
Art. 14 Commissione di vigilanza del personale insegnante
La valutazione delle prestazioni è sorvegliata dalla commissione di vigilanza del personale insegnante (commissione).
La commissione è l’istanza di ricorso.
La commissione è composta:
dal capo dell’istruzione in qualità di presidente;
dal capo dell’istruzione del personale insegnante in qualità di vicepresidente;
da quattro rappresentanti degli uffici cantonali responsabili della protezione civile;
da due membri dell’Associazione svizzera delle organizzazioni di protezione civile.
Sezione 4 Iter d’istruzione per diplomi e certificati
Art. 15 Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno
Le condizioni d’ammissione, la struttura, il contenuto e le prestazioni richieste in relazione all’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno sono elencati nell’appendice1 numero I.
Chi assolve con successo l’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno ottiene un diploma che dà diritto a valersi del titolo di «Istruttore federale della protezione civile».
Art. 16 Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale
Le condizioni d’ammissione, la struttura, il contenuto e le prestazioni richieste in relazione all’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale sono elencati nell’appendice1 numero II.
Chi assolve con successo l’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale ottiene un certificato che dà diritto a valersi del titolo di «Istruttore della protezione civile a tempo parziale».
Art. 17 Attestato
Al termine dell’iter d’istruzione, il partecipante ottiene un attestato con i risultati ottenuti.
L’attestato riporta le note e i crediti di punto ottenuti nei diversi moduli frequentati.
Art. 18 Consegna dei diplomi e dei certificati
La consegna dei diplomi e dei certificati ha luogo una volta all’anno a condizione che qualcuno abbia conseguito un diploma o un certificato.
Sezione 5 Iscrizione, realizzazione e costi
Art. 19 Pubblicazione dei moduli
Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile sono informati in merito all’offerta d’istruzione federale per l’anno successivo al più tardi nella settimana 32.
Art. 20 Iscrizioni
Il Cantone annuncia all’Ufficio federale i partecipanti per i corsi dell’anno successivo entro la fine della settimana 41.
L’iscrizione è valida solo se le condizioni d’ammissione sono soddisfatte.
Con l’iscrizione il partecipante si impegna a frequentare i moduli e a fornire le prestazioni individuali richieste.
Art. 21 Decisione di realizzazione
Al più tardi nella settimana 44 l’ufficio federale decide, sulla base delle iscrizioni pervenute, in merito alla realizzazione dei moduli e ad eventuali limitazioni del numero dei partecipanti e informa tempestivamente i Cantoni sulle decisioni prese.
In caso di cancellazione di un modulo o di limitazione del numero dei partecipanti, l’iscrizione non dà diritto alla frequentazione del modulo.
Se il numero dei partecipanti è limitato, si terrà conto delle iscrizioni nell’ordine di entrata.
Art. 22 Costi
I costi di realizzazione dei moduli, di partecipazione, di viaggio, di vitto e alloggio dei partecipanti sono a carico della Confederazione.
Sezione 6 Diritto di ricorso, obbligo di conservazione e del segreto
Art. 23 Procedura
È possibile ricorrere contro la valutazione di un modulo presso la Commissione di vigilanza.
Il ricorso va inoltrato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
La procedura si basa sulle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
Art. 24 Obbligo di conservazione
L’Ufficio federale conserva per almeno dieci anni l’elenco dei partecipanti, i loro risultati e un esemplare dei questionari e delle soluzioni di ogni prestazione individuale.
Art. 25 Obbligo del segreto
I membri della commissione e del corpo insegnante sono tenuti a mantenere il segreto sulla valutazione delle prestazioni nei confronti di terzi.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 26 Diritto previgente: abrogazione
I seguenti atti legislativi sono abrogati:
Ordinanza del 19 ottobre 19943 concernente la promozione presso la Scuola federale per istruttori della protezione civile;
Ordinanza del 19 ottobre 19944 concernente gli esami per l’ottenimento del diploma federale di istruttore della protezione civile.
Art. 27 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
12 dicembre 2002 Ufficio federale della protezione civile: Il direttore, i.r. Bruno Hostettler
Appendice 1
(Art. 15 e 16) Iter d’istruzione: struttura e prestazioni richieste I. Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno
Condizioni d’ammissione: – Attestato di capacità di un apprendistato professionale di almeno3 anni o certificato equivalente – Aspirante istruttore della protezione civile a tempo pieno della Confederazione, di un Cantone o di un Comune
Struttura e contenuto dei moduli
a. Moduli obbligatori con rispettivo punteggio Moduli obbligatori Contenuti Punti Formazione Principi metodico-didattici, chi impara, chi 6 degli adulti insegna, metodica didattica, comunicazione, conflitti, i sussidi didattici a colori Basi della Politica di sicurezza (conoscenze di base), 3 protezione civile1 partner nella protezione della popolazione/nell’esercito, compiti e organizzazione della protezione civile, la protezione civile nel cantone Basi della Politica di sicurezza (nozioni complemen- 2 protezione civile2 tari), federalismo, storia, protezione della popolazione in altri Paesi Basi della Compiti del direttore dell’esercizio e 4 protezione civile3 dell’accompagnatore del corso di ripetizione Comando della Basi, condotta, aiuto in caso di catastrofi e 2 protezione civile altre situazioni d’emergenza nel Comune/ nella Regione, il comandante della protezione civile nell’organo di condotta, personale, amministrazione, costruzioni di protezione e materiale, corsi di ripetizione Direttore del corso La funzione di direttore del corso, prepara- 1 tivi in vista di un corso, svolgimento e valutazione del corso, assistenza allo stato maggiore del corso
b. Moduli obbligatori a scelta con rispettivo punteggio Moduli obbligatori a scelta Contenuti Punti Aiuto alla Istruzione tecnica e istruzione per diventare 9 condotta1 docente di classe nei settori analisi della (compreso stage) e situazione, telematica e ABC aiuto alla condotta 2 Protezione e Istruzione tecnica e istruzione per diventare 7 assistenza1 docente di classe fino al livello di capose- (compreso stage) zione e protezione e assistenza 2 Sostegno 1 Istruzione tecnica e istruzione per diventare 7 (compreso stage) docente di classe fino al livello di capose- e sostegno2 zione
Prestazioni richieste L’iter d’istruzione è assolto con successo se sono state fornite le prestazioni seguenti:
Entro quattro anni: 1. sono stati assolti con successo tutti i moduli obbligatori 2. sono stati totalizzati almeno 14 punti frequentando moduli obbligatori a scelta.
Gli stage sono stati valutati almeno con la nota4.
II. Iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale
Condizioni d’ammissione: – Attestato di capacità di un apprendistato professionale di almeno2 anni o certificato perlomeno equivalente – Aspirante istruttore della protezione civile a tempo parziale di un cantone o un comune
Struttura e contenuto dei moduli
a. Moduli obbligatori con rispettivo punteggio Moduli obbligatori Contenuti Punti Formazione Principi metodici e didattici 11/2 degli adulti Basi della Politica di sicurezza (conoscenze di base), partner 11/2 protezione nella protezione della popolazione/nell’esercito, civile1 compiti e organizzazione della protezione civile
b. Moduli obbligatori a scelta con rispettivo punteggio Moduli obbligatori a scelta Contenuti Punti Protezione e Istruzione tecnica e istruzione per diventare 4 assistenza1 docente di classe fino al livello di truppa (compreso stage) Sostegno 1 Istruzione tecnica e istruzione per diventare 4 (compreso stage) docente di classe fino al livello di truppa
Prestazioni richieste L’iter d’istruzione è assolto con successo se sono state fornite le prestazioni seguenti:
Entro quattro anni: 1. sono stati assolti con successo tutti i moduli obbligatori 2. sono stati totalizzati almeno4 punti frequentando moduli obbligatori a scelta.
Gli stage sono stati valutati almeno con la nota4.