RU 2003 276

Ordinanza
dell’Ufficio federale delle comunicazioni sui servizi
di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo

Modifica del 20 dicembre 2002

L’Ufficio federale delle comunicazioni
ordina:

I

L’allegato 2 dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19971 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo è modificato conformemente al testo allegato.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2003.

20 dicembre 2002 Ufficio federale delle comunicazioni: Marc Furrer

Allegato 2

(art. 2) Piani nazionali di numerazione e prescrizioni tecniche e amministrative relative agli elementi d’indirizzo2 Numero 13 13. Prescrizioni tecniche e amministrative relative all’attribuzione e alla gestione di nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio «.ch»

Il testo delle prescrizioni tecniche e amministrative non è pubblicato nella RU e nella RS. È ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.